Successivamente alle due delibere di giunta nn. 993 e 994 del 7
luglio scorso relative alla modulistica unificata (leggi news), la
Regione Emilia-Romagna ha inviato a tutti i sindaci, i Presidenti
delle province e gli Ordini e collegi professionali della Regione
la circolare n. 0268040 del 18/0712014 agente ad oggetto
"Approvazione della Modulistica Edilizia Unificata e dell'atto
di coordinamento per la semplificazione degli strumenti urbanistici
Deliberazioni della Giunta regionale n. 993 e 994 del 2014,
pubblicate sul BURERT n. 210 del 14 luglio 2014".
In particolare nella citata circolare viene precisato, tra l'altro,
che non vanno conteggiati gli sporti dell'edificio che abbiano una
profondità inferiore o uguale a m. l,50.
La circolare fornisce, inoltre, altre utili indicazioni in merito:
- alla modulistica edilizia unificata
- alla semplificazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica
- alle modifiche relative alle definizioni uniformi sulle
distanze
- al recepimento dell'atto di coordinamento tecnico sui controlli
edilizi.
In merito alle modifiche relative alle definizioni uniformi sulle
distanze, nella circolare viene precisato che con la delibera n.
994 del 2014 la Giunta regionale ha, altresì, sostituito le
definizioni tecniche uniformi di cui alla DAL n. 279 del 2010,
relative alle distanze dai confini di zona, dai confini di
proprietà e tra edifici.
L'innovazione apportata rispetto al testo precedente attiene al
fatto che non si considerano significativi ai fini del calcolo
delle distanze, e dunque non vanno conteggiati, gli sporti
dell'edificio che abbiano una profondità inferiore o uguale a m.
l,50. Al contrario, ove i balconi e ogni altra struttura aggettante
degli edifici abbiano profondità dalla parete superiore a m. 1,50,
nella misurazione delle distanze sopra ricordate si deve partire
dal limite esterno dello sporto.
Viene, anche, sottolineato che, poiché dal 28 gennaio 2014 su tutto
il territorio regionale operano unicamente le definizioni stabilite
dalla DAL n. 279 del 2010 - sia perché i Comuni entro il 27 gennaio
u.s. abbiano provveduto a sostituire le precedenti definizioni
contenute nei piani urbanistici con il mero rinvio alla medesima
delibera regionale, sia nel caso in cui entro il medesimo termine
siano rimasti inattivi -, le modifiche appena ricordate operano
direttamente dal 14 luglio u.s., data di pubblicazione sul BURERT,
della D.G.R. n. 994 del 2014.
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