Il Comunicato n. 18 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici esplica le “modalità operative per il deposito dei lodi
presso la camera arbitrale”, così come disciplinato dall’art. 32
della legge n. 109/1994 e modificato dalla legge n. 80/2005 e n.
266/2005. I lodi dovranno essere depositati presso la Segreteria
della Camera arbitrale, entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione,
a cura del segretario del collegio arbitrale.
Particolare rilievo economico assume la presentazione di ricevuta
del versamento della somma pari all’uno per mille del valore della
controversia. Tale versamento, và effettuato a cura degli arbitri o
del segretario del collegio arbitrale.
Il comunicato elenca tutta la documentazione necessaria per lo
svolgimento della procedura d’ufficio, stabilendo infine che la
ricezione del lodo, la proposta di liquidazione del compenso, il
provvedimento di liquidazione dei compensi arbitrali, nonché la
quietanza per la corresponsione della somma dovuta sono documentati
con verbale della Segreteria della Camera Arbitrale.
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