Con parere n. 14119 del 12 febbraio 2007 il Ministero dei Trasporti
ha ribadito che non è necessaria nessuna verifica metrologica per i
sistemi autovelox utilizzati dalla polizia stradale.
Per quegli apparecchi che, invece, lavorano in autonomia la
verifica deve essere effettuata almeno una volta l’anno.
Non essendoci norme comunitarie in tal senso si deve, infatti, fare
riferimento alle disposizioni del codice stradale e del dm 29
ottobre 1997: ai sensi dell’art. 45 del codice, quindi, le
apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle infrazioni sono
soggette all’approvazione o omologazione del Ministero dei
Trasporti mentre, secondo l’art. 345 del regolamento, le
apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere
approvate dal Ministero.
Considerando poi il fatto che, provenendo da costruttori diversi,
non è possibile l’omologazione, la nota prescrive unicamente
l’approvazione dei prototipi con successivo vincolo per il
produttore alla conformità delle apparecchiature ai prototipi
registrati e l’obbligo da parte della polizia stradale
all’installazione e utilizzo esclusivamente secondo quanto
prescritto nei manuali d’utilizzo.
In conclusione, per i macchinari utilizzati da operatori non sono
previste tarature periodiche perché il corretto funzionamento è
garantito dal rispetto sia delle prescrizioni derivanti dalle
verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione che
delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione; per i
macchinari, invece, utilizzati senza l’ausilio degli operatori, il
produttore, abilitato dalla certificazione di qualità secondo le
norme Iso 9001 e seguenti, deve effettuare le tarature periodiche
almeno una volta l’anno.
Con queste indicazioni si confermano le disposizioni già trasmesse
dal Ministero dell’Interno in data 30 giugno 2005 (la n.
300/a/1/43252/144/5/20/3) secondo cui non si deve applicare la
legge n. 273/1991, riguardante solo apparecchiature misuratrici di
tempo, massa e distanza, e non di velocità, e quelle del Ministero
delle Attività Produttive secondo cui non si può desumere da norme
tecniche che non sono vincolanti per l’ordinamento italiano
l’obbligo generalizzato alla verifica metrologica delle
strumentazioni.
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