Così come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 15 aprile 2007è
il termine ultimo fissato per i rimborsi IVA sugli autoveicoli, ma
da voci di corridoio, ci si direziona certamente verso una mini
proroga.
L’ipotesi sarà valutata dai tecnici dell’amministrazione
finanziaria anche in considerazione della non ufficialità del testo
(che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e che,
quindi, mancano le specifiche tecniche ed i tracciati record
necessari alle software-house per predisporre il relativo
software.
E’ vero che già dai primi di marzo si è reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate un software per la gestione degli
adempimenti, ma è anche vero che lo stesso, da una prima analisi di
chi lo ha testato, risulta insufficiente per portare a termine
tutte le fasi relative all’adempimento amministrativo.
E proprio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il primo marzo è
stato diffuso un comunicato nel quale si invitava i contribuenti ad
inviare i modelli del rimborso di detrazione IVA autoveicoli, con
la conclusione che il caos regna sovrano ed incontrastato.
Dopo la sentenza di condanna della Corte Ue, l’amministrazione
finanziaria avrebbe dovuto emanare il provvedimento di attuazione
entro il 30 ottobre scorso: la prima bozza di provvedimento è stata
diffusa soltanto il 22 febbraio scorso, a quasi 3 mesi di ritardo
dalla scadenza fissata.
E questo provvedimento è inapplicabile: viene richiesto un calcolo
delle imposte 2006 anche se le stesse devono essere ancora
calcolate!
L’istanza di rimborso dull’Iva degli autoveicoli riguarda, però,
più periodi di imposta di cui l’ultimo è il 2006, anche se
limitatamente alle spese sostenute fino al 13 settembre scorso.
Il calcolo preliminare viene effettuato sulle maggiori imposte
dirette conseguenti alla riduzione dell’Iva indetrabile portata a
costo anche se alla data del 16 aprile 2007 questo adempimento
potrebbe non essere ammissibile in quanto l’imposta non è ancora
calcolata.
Per gli anni antecedentei al 2006, quindi, occorre ricalcolare
correttamente le imposte e per il 2006 occorrerà un calcolo
anticipato molto complesso.
Il tutto diventa ancor più complicato se siamo in presenza di
imprese familiari, società di persone o società Ires.
Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, spiega che “la perdurante mancanza della pubblicazione
dei modelli sulla Gazzetta Ufficiale restringe ancor più i tempi
necessari per la presentazione delle istanze di rimborso. Detti
conteggi non possono che essere effettuati tramite software al
momento non ancora disponibili. Ecco perché chiederemo nei prossimi
giorni la proroga del termine per la presentazione”.
Claudio Carpintieri, responsabile fiscale della Cna, afferma che
“sarebbe importante un segnale di proroga almeno per lasciare
invariato il periodo di tempo reso indirettamente dalla norma
originaria e cioè circa sei mesi e mezzo circa e comunque
rispettare i 60 giorni dello Statuto a decorrere dalla data di
emanazione del provvedimento, il 22 aprile”.
Per Bonfiglio Margotti, presidente di Assosoftware “il problema
vero è che realizzano uno strumento informatico, sia Sogei sia
l’Agenzia delle entrate che nessuno è in grado di inviare perché
gli intermediari sono costretti ad inserire i calcoli a mano e
inoltre, a me risulta che sarebbe intenzione dell’amministrazione
non pubblicare le specifiche tecniche delle istanze, anche se
risulta che il 97% degli invii digitali all’Agenzia delle entrate
avviene tramite i prodotti di software house private e solo il 3%
con i prodotti dell’Agenzia”.
La finanziaria ultima, però, cerca di semplificare le cose in
materia di calcoli, con l’eliminazione per le imprese della
deducibilità fiscale degli autoveicoli diversi da quelle assegnati
in uso promiscuo ai dipendenti.
Per quanto riguarda gli autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti,
tutto è molto più complicato in quanto è prevista la deducibilità
per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nei limiti del
fringe benefit in capo al dipendente. Il costo viene trasformato,
così, in costo di lavoro, con la soglia nel limite di importo della
spesa sostenuta dall’impresa per l’autoveicolo.
Per i lavoratori autonomi, la deducibilità è nel 25% del costo sino
al massimo di 18.000,00 euro circa, con la riduzione anche per gli
autoveicoli acquistati in anni precedenti.
La domanda sorge spontanea: è deducibile una percentuale massima
del 25% su tutto il costo del veicolo, oppure il 25% va considerato
in relazione alle quote dal 2006?
Anche nel caso di professionisti la situazione rimane nel limbo: se
la situazione fosse analoga, infatti, si renderebbe necessaria una
disposizione che tenga conto della sopravvenienza attiva da Iva,
non imponibile che tale per questa categoria.
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