L’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana,
Agata
Consoli con la circolare prot. n. 12344, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 marzo scorso, emana direttive in
ordine:
- alla possibilità prevista da alcune stazioni appaltanti di
proporre
offerta migliorativa, ai sensi dell’art. 77 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'ipotesi di offerte
uguali, anziché procedere immediatamente al sorteggio, così come
disposto dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29
novembre 2005, n. 16;
- alla competenza dell'organo legittimato alla
nomina del
responsabile unico del procedimento.
Sul primo argomento l’assessore precisa che in caso di offerte
uguali, non è più possibile ricorrere a proposta migliorativa, ma
va scelto immediatamente il sorteggio, in applicazione della legge
16/2005. Sul secondo argomento relativo alla nomina del
Responsabile unico del procedimento, la questione è stata
sottoposta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione che, con parere 25 luglio 2006, Pos. III, n.
13074-167.11.06, ha evidenziato che la nomina del responsabile
unico del procedimento spetta all'organo amministrativo.
Il citato organo consultivo ha rappresentato che l'art. 7, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le
leggi regionali, prevede che la nomina del responsabile unico del
procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lett. a, della citata norma, ovvero le amministrazioni
aggiudicatrici. Il predetto articolo ed il D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, di attuazione della legge n. 109/94, non indicano chi sia
il titolare del potere di nomina del responsabile unico del
procedimento, ma si limitano a disporre che lo stesso sia "nominato
dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio
organico" e che il responsabile del procedimento "formula proposte
al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo
stesso dati ed informazioni".
L’assessore Consoli conclude, quindi, che il Responsabile unico del
procedimento deve essere nominato dall’organo amministrativo e non
da quello politico. Sarà, quindi, il dirigente generale o di
struttura, preposto all’attuazione del piano triennale di
realizzazione dei lavori, a individuare, per ciascuna opera, il
responsabile unico del relativo procedimento.
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