L’
Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 60 del 23
marzo scorso a seguito di una istanzadi interpello, concernente
il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro di
trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e boschivi con
annessi ruderi di fabbricati ricompresi in aree boschive e
forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve ed aree
naturali protette di interesse locale, dopo aver precisato che per
la migliore comprensione del quesito proposto, occorre
preliminarmente considerare l'evoluzione normativa concernente il
regime agevolato riservato ai trasferimenti di immobili di
interesse storico artistico e archeologico e precisamente:
- l'articolo 5 della Legge 2 agosto 1982, n. 512 con cui è stata
prevista, a decorrere dall'8 agosto 1982, l'imposta di registro
ridotta al 50 per cento dell'aliquota applicabile ai trasferimenti
di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- il nuovo Testo unico sull'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva l'applicazione
dell’aliquota del 4 per cento per i trasferimenti degli immobili di
interesse storico, artistico, archeologico;
- l'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che
ha ridotto l'aliquota del 4 per cento al 3 per cento,
ha chiarito qual’è il corretto trattamento fiscale ai fini
dell’imposta di registro di una operazione di trasferimento di un
terreno con annesso un rudere di fabbricato, ricadente in aree
boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi,
riserve ed aree naturali protette di interesse locale.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, quindi, all’istanza di
interpello, precisando che ai beni in argomento si applicano, in
quanto compatibili, le seguenti prescrizioni, con riguardo ai beni
di rilevante interesse culturale, in nota all'articolo 1, Tariffa
parte I del TUR.
Ai fini dell'applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte
acquirente:
- ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto
di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze
dei registri immobiliari;
- qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
presentare, contestualmente all’atto da registrare, una
attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni
culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura
di sottoposizione dei beni al vincolo.
L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due
anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga
documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Con riguardo ai beni paesaggistici, in breve, ai fini della
fruizione della agevolazione in esame, è necessario il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,
emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione
nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4 del
Codice Urbani.
Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la
dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del
relativo procedimento, come richiesto dal citato articolo 1,
tariffa parte prima del TUR, nelle lettere a) e b).
L’Agenzia ha confermato, dunque, l'applicabilità dell’aliquota
agevolata del 3% per i trasferimenti di beni paesaggistici e di
beni di interesse storico, artistico ed archeologico.
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