Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato dal
Comune di Roma contro la
sentenza del Tar del Lazio13 novembre
2006, n. 12320 che ha abolito l’obbligatorietà del “Fascicolo
del fabbricato” mentre sono gia oltre 11.000 i libretti già
presentati e validati dal Comune di Roma.
I giudici del Tar Lazio, con la citata sentenza, erano intervenuti
in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la
delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005
della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n.
31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del
“fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto
nella Regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre
2002 che consentiva ai Comuni, al fine di conoscere lo stata di
conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un
fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.
Il Consiglio di Stato con l’
Ordinanza n. 1580 del 27 marzo
2007, si è pronunciato definitivamente sul problema del
fascicolo del fabbricato istituito dalla regione Lazio e dal Comune
di Roma e già dichiarato illegittimo dal Tar del Lazio con la
citata sentenza del 13 novembre del 2006.
Al Consiglio di Stato si era appellato il Comune di Roma che, dopo
avere introdotto il Fascicolo del Fabbricato con una delibera
comunale del 2004, aveva visto annullare la delibera stessa dal Tar
del Lazio che aveva affermato l`
illegittimità degli adempimenti
previsti dalla delibera comunale e da quella regionale, in
quanto eccessivamente gravosi per i proprietari ed inutili
trattandosi per lo più di dati che sarebbero già in possesso della
pubblica amministrazione ovvero da essa facilmente reperibili ed in
particolare, ad avviso dei giudici è illegittimo richiedere al
privato l’indicazione di tutte le modifiche subite da un edificio
nel corso del tempo, essendo difficile per il singolo operare una
tale ricostruzione storica. Ciò inoltre sarebbe contrario a quanto
previsto dalla legge regionale che in realtà farebbe riferimento
solo agli interventi più recenti ovvero più rilevanti.
Secondo i giudici deve essere considerato
illegittimo anche
l’onere di eseguire verifiche geologiche ambientali, senza
operare alcuna distinzione sulla base dell’età, delle condizioni o
del tipo di edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo di
svolgere accertamenti tecnici di straordinaria complessità, che tra
l’altro devono già essere stati eseguiti dalla pubblica
amministrazione in sede di redazione degli strumenti urbanistici,
dei piani territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale e
quindi si risolverebbero in una mera duplicazione di documenti.
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