La pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e
la nascita di nuove imprese”, ha fatto scattare una nuova era
per gli immobili. Al fine di garantire la competitività anche nel
settore degli immobili a favore del consumatore, la legge agisce su
due fronti: estinzione anticipata e portabilità del muto.
In tema di estinzione anticipata del mutuo, l’art. 7 della legge
sulle liberalizzazioni afferma che risulta essere nullo qualunque
patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse
le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che
richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di
mutuo, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del
soggetto mutuante. Le clausole apposte sul contratto sono nulle di
diritto senza comportare alcuna nullità del contratto stesso. Entro
3 mesi dall’entrata in vigore del decreto 31/01/2007 n. 7,
l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale fisseranno l’importo massimo
della penale dovuta nel caso di estinzione anticipata o parziale
del mutuo. Nel caso in cui dopo i tre mesi non verrà trovato un
accordo, tale importo verrà fissato dalla Banca d’Italia. In ogni
caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione
dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in
vigore del decreto, nei casi in cui il debitore proponga la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti.
Per quanto concerne la portabilità del mutuo, l’art. 8 prevede la
possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 1202 del
codice civile (
Surrogazione per volontà del debitore) nel
caso di mutuo o altri contratti di finanziamento da parte di
intermediari bancari e finanziari. Nell'ipotesi di surrogazione, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e
reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può
essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia
autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o
scrittura privata. Risulterà nullo ogni patto, anche posteriore
alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di
surrogazione; anche in questo caso, la nullità del patto non
comporta la nullità del contratto.
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