IL MUTUO DIVENTA PORTABILE

05/04/2007

La pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, ha fatto scattare una nuova era per gli immobili. Al fine di garantire la competitività anche nel settore degli immobili a favore del consumatore, la legge agisce su due fronti: estinzione anticipata e portabilità del muto.

In tema di estinzione anticipata del mutuo, l’art. 7 della legge sulle liberalizzazioni afferma che risulta essere nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante. Le clausole apposte sul contratto sono nulle di diritto senza comportare alcuna nullità del contratto stesso. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto 31/01/2007 n. 7, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale fisseranno l’importo massimo della penale dovuta nel caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. Nel caso in cui dopo i tre mesi non verrà trovato un accordo, tale importo verrà fissato dalla Banca d’Italia. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti.

Per quanto concerne la portabilità del mutuo, l’art. 8 prevede la possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 1202 del codice civile (Surrogazione per volontà del debitore) nel caso di mutuo o altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari. Nell'ipotesi di surrogazione, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Risulterà nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione; anche in questo caso, la nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

A cura di Gianluca Oreto


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