Secondo quanto stabilito dal TAR del Lazio, sezione terza, con la
sentenza n. 2661 del 27 marzo scorso, una gara di appalto pubblico
deve prevedere la possibilità di produrre una documentazione
alternativa alle due referenze bancarie rilasciate da istituti
autorizzati ai sensi della legge 385/1993.
La sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso presentato da
una società a seguito dalla sua esclusione in una gara d’appalto
pubblico, per non aver presentato le “idonee dichiarazioni”
previste dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006)
all’articolo 41, comma 1.
Prima ancora di guardare la sentenza del TAR del Lazio, è utile
rivedere il comma 1 dell’art. 41 del codice dei contratti:
“Art. 41.: Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei
prestatori di servizi”
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può
essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera
b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di
forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio
dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle
lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato
con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
Come possiamo leggere nel comma 3, le stazioni appaltanti devono
prevedere la possibilità di produrre dei documenti sostitutivi al
fine di agevolare i concorrenti che per giustificati motivi non
possono produrre la documentazione richiesta. Per questo motivi i
giudici del TAR hanno accettato il ricorso presentato. I giudici
sottolineano, inoltre, come la società ricorrente abbia
espressamente indicato, in sede di gara, le motivazioni che avevano
reso impossibile la presentazione di una duplice referenza
bancaria, mentre alcuna dichiarazione o documentazione alternativa
era richiesta dagli atti di gara con riferimento a tale
impossibilità, con la conseguenza che in alcun modo le partecipanti
avrebbero potuto autonomamente surrogare la documentazione ovvero
dimostrare in altro modo le proprie referenze.
In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha
confermato l’illegittimità degli atti gara impugnati sotto il
profilo della mancata previsione di alcun temperamento rispetto
all’ipotesi della mancata presentazione “di due idonee referenze
bancarie”, in ciò ponendosi in contrasto con l’espressa indicazione
normativa che consente alle imprese di provare la propria capacità
economica e finanziaria “mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
© Riproduzione riservata