Un rilevante passo avanti è stato fatto nel campo della tutela
delle opere di design in quanto, con la conversione in legge del
D.L. n. 10/2007, si stabilisce che il termine della tutela viene
spostato da 25 a 70 anni dopo la morte dell’autore (o dopo quella
dell’ultimo dei coautori), modificando, di fatto, l’articolo 44 del
nuovo codice della proprietà industriale (Dlgs n. 30/2005).
Rispetto, quindi, alla norma generale della legge sul diritto
d’autore (art. 25), relativa ai disegni e modelli, l’articolo 44
prima citato prevedeva un periodo di tempo di validità della tutela
molto limitato, creando, anche, il contrasto con la direttiva
93/98/CE (art. 1) che si allinea alla legge sul diritto
d’autore.
Con le recenti riforme (D. Lgs. n. 95/2001 e D. Lgs. n. 30/2005),
quindi, gli elaborati del disegno industriale, ottenendone i
requisiti, possono usufruire della tutela prevista sia dal codice
della proprietà industriale (art. 31) che dalla legge sul diritto
d’autore (art. 2) e, poiché le due protezioni sono cumulabili, è
stata, inoltre, prevista dal legislatore una norma transitoria dato
che si rischia di creare un cospicuo impatto sul mercato.
La norma transitoria, infatti, prevede che su tutti i modelli o
disegni non brevettati o il cui brevetto fosse scaduto prima del 19
aprile 2001, non si possa applicare il diritto d’autore fino al
2011.
Questo, ovviamente, ha come conseguenza quella che, chiunque avesse
in previsione di commercializzare dei disegni ormai di pubblico
dominio, potesse prolungare di dieci anni il suo intento e i suoi
investimenti.
E’ stato allora modificato l’art. 239 del codice della proprietà
industriale, che conteneva questa norma transitoria, sancendo che
la protezione del diritto d’autore è chiaramente esclusa per quei
prodotti “realizzati in conformità ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di
pubblico dominio”: i design ‘classici’ e i design che nel 2001 non
erano stati brevettati come modelli o disegni, o il brevetto era
scaduto, non potrebbero, quindi, godere della protezione nemmeno a
partire dal 2011.
Questo, ovviamente, pare in contraddizione con i dettami comunitari
perché se da un lato si cerca di tutelare il design fino a 70 anni
dopo la morte dell’autore, dall’altro, per le opere che fino al
2001 erano di dominio pubblico, non verranno tutelate.
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