Dopo il provvedimento del 2 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. n.
6 del 9 gennaio 2007, l’Agenzia del Territorio emana la Circolare
n. 4 del 13 aprile scorso, con la quale vengono dettate le
istruzioni operative per l’applicazione del contenuto dei commi 40
e 41 dell’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni nella Legge 24 novembre 2006 n. 286.
Come è noto, tale normativa ha previsto che gli immobili o loro
porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio
privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità
immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9, siano censiti in catasto come unità
immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso
gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e
reddituale.
Con l’emanazione della Circolare n. 4, vengono forniti, nell’ottica
dell’omogeneità procedurale a livello nazionale, indirizzi
sull’applicazione delle disposizioni in argomento, anche
aggiornando quelli di prassi vigenti, già espressi, da ultimo,
nella circolare n. 4 del 2006. A tale riguardo sono state anche
predisposte in allegato “Linee guida” per il classamento delle
unità immobiliari censibili nelle categorie del “Gruppo E” e per
l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa
destinazione funzionale.
La Circolare conferma, comunque, gli indirizzi tecnici e
procedurali, già anticipati con la citata Circolare n. 4 del 16
maggio 2006, concernenti le unità immobiliari a destinazione
particolare:
a) di tipo complesso, in quanto comprendenti diverse attività (ad
esempio: fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono
normalmente presenti oltre al servizio di trasporto, zone ad uso
commerciale, ad ufficio, ecc.);
b) di tipo semplice (ad esempio: chiosco per la vendita di prodotti
artigianali o alimentari tipici del luogo, edicola per la rivendita
di giornali e riviste, impianti di erogazione di carburante quando
circoscritti alla sola “Area OIL”, coincidente, di massima, con il
settore adibito alla sola vendita di carburanti o
lubrificanti).
In particolare, per le tipologie sub a) vengono fornite direttive
per discriminare le porzioni immobiliari delle unità complesse che
possono conservare il censimento originario, rispetto a quelle che
necessariamente richiedono un nuovo accatastamento, con censimento
nella categoria catastale pertinente con l’uso effettivo e con le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Per alcune di queste
(stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
censite nella categoria E/1), che rappresentano il caso tipico più
complesso, vengono anche espressamente individuate quali attività
siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali
menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1
solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. A
titolo di esempio, sono state riportate quelle porzioni immobiliari
che costituiscono unità immobiliari autonome, da censire nelle
categorie ordinarie o speciali: le abitazioni e foresterie, i
locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di
tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi
altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli
uffici pubblici o privati, le caserme per gli organi addetti alla
vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli
hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione
straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di
parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome
rispetto ai servizi di pubblico trasporto.
Infine, vengono richiamati gli adempimenti a carico dei soggetti
titolari di diritti reali sugli immobili in argomento, i quali -
entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto fiscale
(scadenza 3 luglio 2007) - dovranno presentare la dichiarazione di
variazione agli uffici competenti dell’Agenzia del Territorio. In
via esemplificativa, per alcune fattispecie di particolare
interesse emergono dalla Circolare le seguenti indicazioni:
a) Distributori di carburante - Qualora tali immobili
costituiscano fabbricati “di tipo complesso”, vale a dire
ricomprendano anche porzioni con diversa destinazione d’uso, dotate
di autonomia funzionale e reddituale, gli stessi rientrano nel
campo di applicazione della norma citata e l’atto di aggiornamento,
che scorpori tali porzioni e ne preveda l’autonomo classamento
nelle categorie di pertinenza, deve essere presentato entro il 3
luglio p.v.. Il mancato adempimento, come noto, comporta la surroga
da parte dell’Agenzia. Per i distributori di carburante
circoscritti alla sola “Area OIL”, coincidente, di massima, con il
settore adibito alla sola vendita di carburanti o lubrificanti,
nonchè per la quota parte residua dello “scorporo” sopra descritto,
invece, è stata riconosciuta la strumentalità a supporto dei
servizi di mobilità che ne consente la permanenza in categoria
E/3;
b) Edicole - Tali immobili costituiscono fabbricati “di tipo
semplice” per i quali non è possibile, di massima, rilevare
porzioni a diversa destinazione d’uso. Già con la circolare n. 4
del 2006, peraltro, a detta fattispecie di immobili erano state
riconosciute le caratteristiche di frequenza e modularità -
sopravvenute, per la standardizzazione negli anni delle tipologie
edilizie e costruttive - tali da poter definire delle unità tipo ed
ipotizzare, soltanto per il futuro, un classamento in categoria
ordinaria. Da ciò consegue che per gli immobili in parola non
sussiste l’obbligo dell’accatastamento al 3 luglio p.v., in quanto
i relativi adempimenti saranno attivati, in coerenza con gli
indirizzi forniti dalla stessa circolare n. 4/2006, sulla base
della pianificazione delle attività ordinarie dell’Agenzia, anche
connesse all’attuazione dei processi di iniziativa degli enti
locali (in particolare: art. 1, comma 336, della legge n.
311/2004).
In caso di inadempienza, l’Agenzia del Territorio provvede
d’ufficio all’aggiornamento delle posizioni catastali, con addebito
degli oneri ai soggetti inadempienti, nella stessa misura prevista
dalla determinazione del 30 giugno 2005 del Direttore dell’Agenzia
del Territorio relativa agli analoghi adempimenti previsti dal
comma 336 dell’articolo 1 della Finanziaria 2005 (Legge n.
311/2004).
© Riproduzione riservata