Con sentenza del Tar del Molise 9 marzo 2007, n. 162 viene definita
in maniera chiara ed inequivocabile una questione molto controversa
e piena di contrasti interpretativi anche in sede
giurisprudenziale: le offerte per le gare possono essere presentate
non soltanto attraverso il servizio postale, ma anche con un
corriere privato munito di apposita autorizzazione statale.
Il fatto riguarda una gara ad evidenza pubblica per lavori di
allargamento parziale di un cimitero, con aggiudicazione secondo il
criterio del massimo ribasso percentuale rispetto alla base
d’asta.
Secondo il disciplinare, cui il bando rinviava, la trasmissione dei
plichi sarebbe dovuta avvenire, a pena di esclusione dalla gara,
esclusivamente mediante servizio postale di stato.
L’esclusione impropria di 15 sui 16 concorrenti, infatti, è stata
addotta al fatto di non aver utilizzato il servizio fornito da
Poste italiane S.p.A. ma un corriere privato.
La pretesa dell’inoltro delle offerte mediante il servizio postale
è legata alla garanzia dell’integrità dei plichi; tale garanzia,
però, è ormai estesa anche a diversi corrieri privati dotati di
apposita autorizzazione, nella quale viene verificata l’idoneità e
la conformità alla normativa in materia.
Ed ecco presentato il ricorso ed il Tar del Molise, nelle
motivazioni della sentenza, adduce il fatto che anche Poste
Italiane spa non effettua direttamente la consegna, ma si avvale di
un corriere privato al quale hanno affidato l’appalto delle
consegne.
Implicitamente, quindi, si afferma che ci può essere una totale
equivalenza tra il servizio postale e quello di appositi corrieri
privati.
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