PROPOSTA DELL’IGI: NO AI LAVORI IN HOUSE

26/04/2007

In occasione del Convegno ”Servizi pubblici locali: scelta dell’affidatario del servizio e degli appaltatori da parte dell’affidatario” organizzato dall’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) lo scorso 17 aprile a Roma, si è posta particolare attenzione sul tema della riforma Lanzillotta dei servizi pubblici locali (ddl 772).

In particolare, l’IGI ha fatto presente come il ddl 772 affronti solamente il tema della gestione dei servizi senza dedicare alcuna norma all’erogazione degli stessi. Per quanto riguarda la gestione dei servizi, il ddl 772 sembra muoversi sulla scia dell’art. 113 del T.U. 167/2000, confermando che la gestione dei servizi può avvenire con affidamento diretto, nel caso di società interamente pubbliche, oppure con gara, perdendo l’occasione di ricondurre ad unità il sistema.

L’aspetto sul quale l’IGI desidera, comunque, porre l’accento è quello relativo all’art. 2. comma c), laddove consente “eccezionalmente” l’affidamento diretto a società miste, con la condizione che il socio privato sia scelto con procedure competitive. Su questo punto l’IGI ritiene che la norma sia di dubbia tenuta comunitaria, in quanto (nota della Commissione CEE n. 6151 del 14/11/2003: “nulla esclude che le offerte presentate dai soggetti (costruttori) prescelti per diventare soci abbiano un prezzo più elevato di quelle delle offerenti i quali non volendo assumere tale qualità, non sono stati ammessi alla gara.” Viene sottolineata, inoltre, l’incompatibilità tra la veste di socio e quella di costruttore, non essendo la funzione di socio confondibile con quella di esecutore. Il socio-costruttore dà vita invece ad un contratto d’appalto con la società, generando un evidente conflitto di interessi, perché se il costruttore massimizza il profitto, il socio minimizza i propri dividendi.

In ogni caso, la società mista, in quanto scelta senza gara, o fungendo per ciò da sostituto della P.A., è per sua natura un soggetto committente, essendo, altrimenti, troppo facile aggirare le norme comunitarie sulle gare; sicché non può eseguire direttamente i lavori o peggio ancora affidarli “brevi manu”.

In conclusione, l’IGI ritiene che bisognerebbe:
  • creare un sistema unico di affidamento dei pubblici servizi di natura economica;
  • predisporre l’elenco di tali servizi;
  • coordinare il ddl con le disposizioni sul promotore contenute nel D.Lgs. 163/2006;
  • cassare la norma sull’affidamento diretto alle società miste, nel caso di socio scelto mediante gara;
  • stabilire che l’esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e servizi deve essere sempre preceduta da gara.
A cura di Gianluca Oreto


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