Con sentenza del 12 aprile 2007 n. 1723, il Consiglio di Stato,
sezione V, ha stabilito che, se un soggetto aggiudicatario di un
appalto ha omesso di presentare la dichiarazione delle sentenze di
condanne subite, l’esito della gara deve essere considerato
nullo.
Questo è quello che è accaduto al legale rappresentante di una
delle società costituenti un’Ati, aggiudicataria di un appalto: in
passato, infatti, aveva subito una condanna per omicidio colposo a
causa di un incidente verificatosi in un cantiere, ma di tutto
questo, in sede di gara, non se n’è fatto menzione.
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, quindi, questa omissione
ha costituito motivo per far sì che venisse considerata nulla la
dichiarazione, comportando l’annullamento dell’aggiudicazione.
All’art. 75, comma 1, lettera c) del Dpr 544/99, di fatti, è
specificato che si debba escludere dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e della
relativa stipula dei contratti, coloro che hanno subito sentenze di
condanna passate in giudicato per reati che influenzino
l’affidabilità morale e professionale.
A questo proposito bisogna specificare però che, precedentemente,
in relazione a questa stessa norma, nel caso in cui la lex
specialis prevedesse un’univoca autocertificazione riguardante
tutte le condanne, il Consiglio di Stato aveva negato che si
potesse trattare di falso se l’omissione riguardava una di queste
condanne.
In questo caso, però, il Comune (stazione appaltante), ha ritenuto
di dover considerare questo comportamento un danneggiamento nel
rapporto di fiducia e, di conseguenza, rispetto alla tipologia dei
lavori previsti nell’appalto, alle conseguenze derivanti dal
comportamento delittuoso e alla mancata applicazione della
riabilitazione, decidere di annullare l’aggiudicazione, anche
perché l’omissione riguarda un reato, l’omicidio colposo,
considerato rilevante per l’affidabilità morale e professionale
dato che, nei bandi di gara per appalti pubblici, è un requisito
indispensabile.
La società ha provato a ribaltare la sentenza avvalendosi del fatto
che la condanna non veniva menzionata nel casellario giudiziale, ma
i consiglieri di Stato hanno affermato che l’amministrazione deve
essere messa in condizione di conoscere tutte le sentenze penali
che un soggetto, che ha poteri decisionali, ha subito, anche nel
caso in cui queste siano estinte o non siano menzionate nel
casellario.
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