Eolico: in Sicilia nuovi limiti per impianti di potenza superiore a 20 kW

04/01/2016

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 27 novembre 2015, è stata pubblicata la Legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, in vigore da llo stesso giorno della pubblicazione e, quindi, dl 27 novembre scorso.
Con la nuova legge vengono fissati nuovi limiti per impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, cioè quelli medi e grandi. Restano esclusi gli impianti domestici, inferiori a 20 kw.

All’articolo 1 della legge regionale viene precisato che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Regione verranno stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, di cui al paragrafo 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, con particolare riferimento alle:
  • aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;
  • aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;
  • aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
  • aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), ‘Important Bird Areas’ (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;
  • aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;
  • aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     


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