Una nota Ance precisa le modalità operative per l'iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali da parte delle imprese che trasportano
rifiuti in proprio. Necessario, in particolare, il pagamento
preventivo della tassa di concessione governativa e dei diritti
annuali.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute ai
nostri uffici, in merito all’applicazione della tassa sulle
concessioni governative per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali da parte dei soggetti trasportatori di rifiuti
in conto proprio, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell9art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, sono tenute
all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali:
- le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri
rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al
giorno.
L’iscrizione avviene, in via semplificata, a seguito di semplice
richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente
competente, senza che la stessa sia soggetta a valutazione relativa
alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi
sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico.
Per il
ritiro del provvedimento d’iscrizione al suddetto
Albo (rilasciato ai sensi della Deliberazione del Comitato
Nazionale dell’
Albo Nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, n.1 del 26 aprile 2006), i soggetti
interessati devono presentare:
- l’originale dell’attestazione di versamento della tassa di
concessione governativa pari a 168 euro, dovuta per l’iscrizione ad
albi o elenchi per l’esercizio di professioni, arti e mestieri (ai
sensi dell’art.22 della Tariffa del D.P.R. 641/1972);
- una marca da bollo di 14,62 euro da apporre sul provvedimento
d’iscrizione;
- l’originale dell’attestazione di versamento del diritto annuale
d’iscrizione per l’anno in corso al momento dell’iscrizione, pari a
50 euro (ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs.
152/2006).
Per gli
anni successivi, ai fini dell’efficacia
dell’iscrizione, i medesimi soggetti sono tenuti al pagamento dei
soli diritti annuali d’iscrizione, pari a 50 euro (ai sensi
dell’art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.1, comma 5,
della citata Deliberazione n.1 del 26 aprile 2006), da versare
entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi dell’art.3, del D.M. 13
dicembre.
Fonte:
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
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