AGGIUDICATARIO E STAZIONE APPALTANTE IN CONFLITTO

08/05/2007

Il Tar del Lazio, nella seduta dello scorso 23 aprile 2007, ha annullato l’aggiudicazione di una maxi gara per l’appalto di facility management per la manutenzione e la sorveglianza di parte della rete viaria del comune di Roma a causa di incompatibilità del presidente del consorzio aggiudicatario in quanto consigliere della società controllata dal comune incaricata di predisporre gli atti a base della gara.

Vediamo nel dettaglio.
La gara: era stata bandita dal dipartimento lavori pubblici del comune di Roma lo scorso 30.12.2005 per un importo a base d’asta di 576 milioni di euro a procedura aperta (pubblico incanto) e contratto di affidamento in concessione della durata di nove anni; era stato scelto questo sistema, inoltre, in virtù del fatto che la gestione successiva sarebbe stata più semplice rispetto ai numerosi micro-appalti fino a quel momento affidati.
L’aggiudicazione: con determina dirigenziale del Dipartimeno XII – VI UO viabilità del comune di Roma, datata 30.11.2006 era stata affidato l’appalto in via definitiva all’ATI Romeo Gestioni Spa con Vianini Lavori spa e Consorzio strade sicure.
Gli elementi controversi:Secondo la seconda classificata (Lanital-Consorzio Maximus) che ha portato avanti il ricorso, esiste una incompatibilità tra aggiudicatario e stazione appaltante in quanto il presidente del Consorzio strade sicure era anche membro del consiglio di amministrazione della società Risorse per Roma che aveva predisposto gli atti della gara ed aveva seguito il comune di Roma nella procedura di affidamento in base ad un contratto affidato in via diretta e con oggetto il supporto alla progettazione.
La difesa:Sia il comune di Roma che la società aggiudicataria dell’appalto affermano che alla data della conclusione del contratto di supporto, il presidente del Consorzio non era in carica.
I precedenti:la Corte di Giustizia, nel lontano marzo 2005, aveva preso in considerazione una situazione analoga nella quale un soggetto partecipante ad un appalto aveva in precedenza partecipato ai lavori preparatori della gara, ed aveva stabilito che l’esclusione dalla gara doveva avere una motivazione di sostanza e non di forma, dal momento che non si configurava in atto alcun vantaggio competitivo.
Il parere dell’Autorità Lavori Pubblici:Con delibera 6 febbraio 2007, n. 24 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture ha emesso parere circa la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Manital s.c.a r.l. per l’affidamento della concessione di pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale relativo alla “grande viabilità”. S.A. Comune di Roma, sostenendo la non conformità all’articolo 17, comma 9 della legge 109/1994.

A cura di Paola Bivona


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