Il Tar del Lazio, nella seduta dello scorso 23 aprile 2007, ha
annullato l’aggiudicazione di una maxi gara per l’appalto di
facility management per la manutenzione e la sorveglianza di parte
della rete viaria del comune di Roma a causa di incompatibilità del
presidente del consorzio aggiudicatario in quanto consigliere della
società controllata dal comune incaricata di predisporre gli atti a
base della gara.
Vediamo nel dettaglio.
La gara: era stata bandita dal dipartimento lavori pubblici
del comune di Roma lo scorso 30.12.2005 per un importo a base
d’asta di 576 milioni di euro a procedura aperta (pubblico incanto)
e contratto di affidamento in concessione della durata di nove
anni; era stato scelto questo sistema, inoltre, in virtù del fatto
che la gestione successiva sarebbe stata più semplice rispetto ai
numerosi micro-appalti fino a quel momento affidati.
L’aggiudicazione: con determina dirigenziale del Dipartimeno
XII – VI UO viabilità del comune di Roma, datata 30.11.2006 era
stata affidato l’appalto in via definitiva all’ATI Romeo Gestioni
Spa con Vianini Lavori spa e Consorzio strade sicure.
Gli elementi controversi:Secondo la seconda classificata
(Lanital-Consorzio Maximus) che ha portato avanti il ricorso,
esiste una incompatibilità tra aggiudicatario e stazione appaltante
in quanto il presidente del Consorzio strade sicure era anche
membro del consiglio di amministrazione della società Risorse per
Roma che aveva predisposto gli atti della gara ed aveva seguito il
comune di Roma nella procedura di affidamento in base ad un
contratto affidato in via diretta e con oggetto il supporto alla
progettazione.
La difesa:Sia il comune di Roma che la società
aggiudicataria dell’appalto affermano che alla data della
conclusione del contratto di supporto, il presidente del Consorzio
non era in carica.
I precedenti:la Corte di Giustizia, nel lontano marzo 2005,
aveva preso in considerazione una situazione analoga nella quale un
soggetto partecipante ad un appalto aveva in precedenza partecipato
ai lavori preparatori della gara, ed aveva stabilito che
l’esclusione dalla gara doveva avere una motivazione di sostanza e
non di forma, dal momento che non si configurava in atto alcun
vantaggio competitivo.
Il parere dell’Autorità Lavori Pubblici:Con delibera 6
febbraio 2007, n. 24 l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori , servizi e forniture ha emesso parere circa la
soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Manital s.c.a r.l.
per l’affidamento della concessione di pubblico servizio di
gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale
comunale relativo alla “grande viabilità”. S.A. Comune di Roma,
sostenendo la non conformità all’articolo 17, comma 9 della legge
109/1994.
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