Ho seguito da tempo con il tavolo dei Lavori Pubblici del mio
Ordine di Torino e con quello del
CNAPPC coordinato dall'arch. Rino La
Mendola, l'evolversi della normativa e delle linee guida,
delle determine ANAC e dell'emanazione dei bandi tipo, sino alla
approvazione del testo della nuova legge delega n. 11/16, convinta
che ci fosse finalmente un canale aperto fra gli operatori del
settore, liberi professionisti e non, e le istituzioni demandate
all'emanazione della normativa che avrebbe dovuto aggiornare,
semplificare ed europeizzare il settore.
Ho dovuto apprendere con disappunto che ciò alla fine
non è il percorso che nell’emanazione del decreto che rappresenterà
il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni
si è deciso di intraprendere.
Infatti, nonostante la grande partecipazione che ha preceduto
l’emanazione della legge delega, dove sono state ascoltate tutte le
voci interessate presenti sul territorio, si è dimenticato che
la vera normativa non è rappresentata dalla delega ma dal
DLgs che sarebbe venuto fuori dopo.
All’interno dei Consigli Nazionali e dei tavoli provinciali si è
continuato a discutere ed a prepararsi, leggendo tutte le varie
versioni del codice, continuamente modificate, in vista di una
consultazione, ma la gestione dei rapporti con la
Commissione Manzione è stata gestita in
solitudine dagli esponenti di vertice, che
probabilmente avrebbero dovuto seguire i lavori in modo più
pressante. Il risultato è stato l’assenza di un testo
aggiornato a cui riferirsi per fare le opportune
considerazioni.
I vari tavoli di lavoro, anche operanti all’interno dei Consigli
Nazionali, pur avendo costantemente espresso la necessità di
entrare in possesso di un testo certo su cui lavorare, hanno sempre
dovuto provvedere in modo autonomo ad una ricerca attraverso la
rete, con tutte le problematiche che tali sforzi hanno avuto modo
di palesare.
Dalla lettura del testo del Nuovo Codice
emerge una certa mancanza di coordinazione causata,
probabilmente, dal limitato tempo a disposizione e dalle limitate
consultazioni dei portatori di interessi appartenenti ai vari
settori; l'unica preoccupazione sembra essere quella di
non incorrere in una sanzione europea mentre la realtà è quella di
un testo che avrebbe dovuto rivoluzionare il settore dei lavori
pubblici per i prossimi decenni.
Esaminando attentamente il testo trasmesso alle camere, composto
di ben 219 articoli sviluppati su 302 pagine e corredato da una
relazione illustrativa ed esplicativa composta da altre 724 pagine,
la leggerezza e la semplificazione non traspaiono.
Inoltre entrando nell’articolato, possono venire messe in luce
numerose problematiche. Le elenco brevemente:
- Art. 1 co. b) legge delega: adozione di un
unico testo normativo… garantendo in ogni caso l’effettivo
coordinamento e l’ordinata transizione tra l’attuale
normativa… Nell’attuale scrittura del Codice, invocando una
possibile semplificazione e riduzione consistente del numero degli
articoli, si è provveduto a cancellare la porzione
di codice riguardante i servizi di architettura ed
ingegneria che li considerava attività dell’ingegno a se
stanti e li differenziava dalle prestazioni dei servizi di pulizia
o di somministrazione dei pasti delle mense;
- Art.
1 co. r) legge delega: apertura
del mercato…. manca una disciplina certa dei requisiti tecnico
professionali, che tenga conto dei crediti tecnici maturati da
ciascun professionista durante la propria carriera, senza
limitazione temporale, al fine di avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti. I professionisti non possono venire
paragonati alle imprese, imponendo ai loro requisiti una scadenza
di 3 o 5 anni;
- premettendo che l’utilizzo delle modalità di modellazione
informatica dovranno essere l’obiettivo da perseguire
nell’immediato futuro, si era richiesto di integrare il c. 13
dell’art. 23: “…le stazioni appaltanti, compatibilmente
con l’avanzamento del grado di conoscenza delle
metodologie di programmazione, progettazione e gestione,
da parte delle Stazioni Appaltanti e degli operatori tutti del
mercato dei lavori, forniture e servizi, possono
richiedere l’utilizzo…”;
- Hanno continuato a crescere le spese che una struttura
professionale deve sostenere per poter partecipare alle gare.
Pertanto oltre all’assicurazione obbligatoria già presente, ora è
tornata la cauzione provvisoria anche per le
gare di progettazione e questo non può che
continuare ad escludere dal mercato la stragrande maggioranza degli
studi italiani;
- Art. 1
co. aa) legge delega: art. 81
documentazione di gara, acquisita solamente in formato elettronico
ed introduzione del DUGE (art. 85), che però non contempla i casi
di esclusione previsti dalla nostra normativa con le
autocertificazioni, facendo permanere in essere entrambe le
modalità di dimostrazione dei requisiti morali ed aggiungendo
un’ulteriore documento per il quale la pubblica amministrazione non
provvede autonomamente all’emissione. Così come si è auspicato con
la nascita del PASSOE che per gli studi professionali non certifica
nulla che non venga caricato dal professionista stesso;
- Art. 1
co. ee) legge delega: si parla di
limitazione delle varianti. Ma già nell’art. 95 criteri di
aggiudicazione (!) sono previsti due differenti commi che le
prevedono: “Co. 14 varianti migliorative. Occorre invece prestare
particolare attenzione ai ribassi mascherati da migliorie per
l’offerta di forniture e lavori a titolo gratuito. Senza contare
che solitamente tali varianti portano allo snaturamento del
progetto originale. Inoltre al co. 15 troviamo le Varianti in corso
d’opera per appalti e concessioni inserite nell’articolo dei
criteri di aggiudicazione. Varianti che potrebbero essere
addirittura richieste dalla stazione appaltante. Come si
configurerebbe questa richiesta? Un’offerta economicamente
vantaggiosa che prevede uno snaturamento del progetto con la
proposta di materiali e lavorazioni differenti, sicuramente a costi
inferiori rispetto a quelli del base d’asta? All’art. 106 si
prevedono quando “l’eventuale aumento di prezzo non è
superiore al cinquanta per cento del valore iniziale.
In caso di più modifiche successive, tale limitazione si
applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad aggirare il presente
codice”.
- Art. 1
co. ff) legge delega: nessun riferimento
all’introduzione di formule calmieranti il ribasso che, anche in
occasione di offerte economicamente più vantaggiose, resta
l’elemento decisivo per l’affidamento. Fino a quando non si
introdurranno modalità di limitazione dei punteggi al fine di
vederne decrescere il vantaggio progres-sivamente con
l’allontanamento da un valore medio, continueremo a veder affidati
incarichi all’offerente che più ridurrà il costo della propria
prestazione;
- Art. 1
co. hh) legge delega: in merito alla
qualità, tanto declamata ma nel testo non individuabile, all’art.
77 Commissione di aggiudicazione, ove si auspicava di avere
commissioni qualificate composte da membri esterni professionisti,
facenti parte di elenchi tenuti presso l’ANAC, ora si cita: “La
stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli
che non presentano particolare complessità, nominare
componenti interni alla stazione appaltante. Sono
considerate di non particolare complessità le procedure
svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
ai sensi dell’articolo 58 ovvero, in ogni caso, le
procedure aggiudicate al solo criterio di aggiudicazione del prezzo
o del costo”. Ed ecco che torna anche il massimo
ribasso per tutto il sottosoglia (209.000 €);
- Art. 1
co. ii) legge delega: …
assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione,
la valutazione comparativa fra più offerte … e poi nel codice
si prevede per tutto il sotto soglia una negoziazione fra
5 operatori;
- Art. 1
co. oo) legge delega: quando si parla di
promozione della qualità del progetto, promozione dell’architettura
attraverso il concorso, al fine di non lasciarlo a livello di
enunciato, di esercitazione a supporto di politica elettorale e
ricerca di consenso, occorre fare uno specifico riferimento
all'affidamento diretto al vincitore, con la
relativa possibilità di costituirsi in raggruppamento anche dopo la
vittoria, introducendo la formula “prioritariamente
deve”;
- La mancanza di una chiara volontà di indizione di concorsi di
architettura emerge chiaramente quanto all’art. 23 si cita:
“Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le
stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità
interne…”;
- Nel caso di General Contractor, “ove composto da più
soggetti, costituisce una società di progetto in
forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità
limitata. ... Alla società possono partecipare… istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente
indicate in sede di gara. La società così costituita
subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che
il subentro costituisca cessione di contratto... In alternativa, la
società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci;
- ai commi successivi inoltre si parla di finanziamento delle
opere attraverso emissione di obbligazioni, vendita sul mercato di
teli titoli, possibile cessione dei crediti anche quando gli stessi
non siano ancora maturati e quant’altro, creando una certa
preoccupazione per quella cha sarà la finanza che si muoverà alla
base del comparto delle opere pubbliche. Sin’ora un’opera pubblica
era connotata dal tipo di funzione che avrebbe svolto, la sua
presenza sul territorio a servizio dei cittadini, realizzata con
denaro pubblico secondo regole certe che avrebbero dovuto gestire
l’intero processo. Ora dalla lettura delle differenti modalità di
ricerca dei finanziamenti privati a supporto della realizzazione
dei servizi, pare questo non sia più un dato di fatto. La cosa
solleva alcune perplessità e preoccupazioni;
- Sempre nel caso di general contractor, la commessa può essere
affidata ad una società di progetto, che si vede
investita dell’autorità espropriativa, ed alla società pubblica di
progetto si possono “cedere beni immobili di proprietà o allo
scopo espropriati con risorse finanziarie proprie”;
- E poi ancora: è riaperta la possibilità di affidare il totale
dell’importo anche della categoria prevalente in subappalto, con la
sola limitazione del 30% per le opere in avvalimento; ritorna la
revisione prezzi; ritorna l’istituto dell'accordo bonario;
- manca una chiara descrizione delle modalità applicative per
ottenere l’effettiva limitazione all’appalto
integrato. Pur indicando in alcuni articoli che, di
massima, l’appalto dei lavori avverrà sulla base di un progetto
esecutivo, non compare da nessuna parte quanto enunciato
chiaramente all’art. 1 co. 1 lett. oo) della legge 11/16. Sarebbe
stato infatti necessario introdurre per lo meno, all’art. 28
Contratti misti un riferimento simile a “solo nei casi
in cui l’elemento tecnologico ed innovativo
delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori,
prevedendo la messa a gara del progetto
esecutivo”;
- Mentre con la determina 4/15 dell’ANAC era stato ribadito
chiaramente che per la corretta determinazione del
corrispettivo da porre a base di gara si sarebbe dovuto
ricorrere all’applicazione del DM. 143/13, nell’articolato non se
ne fa cenno. Tale applicazione, inoltre, è l’unico strumento per
permettere la corretta individuazione delle prestazioni richieste,
e risulta necessaria, inoltre, per individuare la soglia sulla
quale definire la tipologia di gara da bandire;
- Art. 1
co. n) legge delega: all’art. 20 si dice
che la presente disciplina non si applica alle opere realizzate da
privato. La maggior parte degli articoli auspica il finanziamento
privato delle opere in tutte le sue declinazioni, occorre quindi
interrogarsi su quali tipologie di servizi o di lavori pubblici
potranno utilizzare il codice di cui si parla in questi
giorni.
In conclusione, il codice che
avrebbe dovuto semplificare la disciplina attuale, recependo le
direttive europee, aprendo il mercato, snellendo le procedure,
limitando le varianti, il contenzioso, l’infiltrazione mafiosa,
prediligendo la qualità del progetto promuovendo il concorso… è
stato redatto, a mio modesto avviso, senza l’adeguata attenzione
per un’opera così importante e destinata a cambiare il destino di
moltissimi operatori del settore ed avrebbe necessità di un
profondo ripensamento al fine di evitare una retrocessione rispetto
agli strumenti già in nostro possesso.
A cura di
Arch. Laura Porporato
Tesoriere Ordine Architetti di Torino
e Referente per il focus group Lavori pubblici e Procedure
edilizie
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