Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2005, gli
edifici di nuova costruzione e quelli e quelli di cui all’articolo
3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 195/2006 dovevano
essere dotati al termine della costruzione di un attestato di
certificazione energetica del costruttore. Il D.Lgs. 192/2005 è
stato successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.
311, nel quale viene precisato che fino all’entrata in vigore delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è
sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
Tale attestato, come anche la conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e la relazione
tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e
presentato al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace nel caso
in cui non è accompagnata da tale documentazione asseverata. In
riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al D.Lgs. 311/2006, il direttore
dei lavori, prima della redazione del certificato di ultimazione
dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alle sue varianti, ma anche produrre
l’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sul contenimento del
consumo energetico degli edifici, è possibile utilizzare l’allegato
E (modello E/22) del D.Lgs. 311/2006. Tale relazione dovrà
contenere le seguenti informazioni:
- informazioni generali (comune, tipologia di opere, ubicazione,
numero di concessione edilizia, classificazione dell’edificio,
numero di unità abitative, committente, progettista/i e direttore/i
degli impianti termici e dell’isolamento termico);
- fattori tipologici dell’edificio o del complesso di edifici
(piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici);
- parametri climatici della località (gradi giorno, temperatura
minima dell’aria);
- dati tecnici e costruttivi dell’edificio o del complesso di
edifici (volume, superficie esterna, rapporto Superficie su Volume,
superficie utile, temperatura interna, umidità interna);
- dati relativi agli impianti (descrizione, specifiche dei
generatori e dei sistemi di regolazione, dispositivi per la
contabilizzazione del calore delle singole u.i., terminali di
erogazione dell’energia,…);
- principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambi
d’aria, rendimenti medi stagionali di progetto, indici di
prestazione energetica, impianti solari termici, impianti
fotovoltaici);
- elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme
fissate dalla normativa vigente;
- valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia;
- documentazione allegata (piante, prospetti, sezioni, elaborati
grafici, schemi funzionali, tabelle,…);
- dichiarazione di rispondenza (in cui il direttore dei lavori
dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle
prescrizioni di carattere normativo vigenti)
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