Con la circolare n.1269 dello scorso 7 maggio 2007, la Cassa
depositi e prestiti società per azioni si è resa disponibile a dare
l’opportunità a province, comuni, comunità montane, isolane o di
arcipelago e unioni di comuni, di assumere nuovi finanziamenti
destinati alla conversione, ai sensi dell’articolo 41, comma 2,
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dei prestiti concessi
dalla Cassa in data successiva al 31 dicembre 1996, trasferiti al
Ministero dell’economia e delle finanze o assegnati alla gestione
separata della Cassa ai sensi del Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alle condizioni, nei
termini e con le modalità definite nella stessa circolare.
I prestiti concessi dalla Cassa in data successiva al 31 dicembre
1996, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze o
assegnati alla gestione separata della Cassa ai sensi del Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, in
ammortamento al 1° gennaio 2007 che possono essere convertiti in
nuovi prestiti sono connotati, alla data del 1° luglio 2007, dalle
seguenti e contestuali caratteristiche:
a) soggetti mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolane
o di arcipelago e unioni di comuni;
b) identità tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono
inclusi i prestiti con più di un pagatore);
c) concessi successivamente al 31 dicembre 1996 e sino al 31
gennaio 2005;
d) a tasso fisso con tasso di interesse nominale annuo pari o
superiore al 4,45 per cento o a tasso variabile con maggiorazione
sulla Media Euribor pari o superiore a 0,10 punti percentuali
annui;
e) scadenza non inferiore al 31 dicembre 2013;
f) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 10.000,00
euro;
g) non concessi in base a leggi speciali.
Non possono comunque essere convertiti i prestiti che presentino
una delle caratteristiche seguenti:
- già convertiti o rinegoziati nei precedenti programmi del 2003,
2005 o 2006;
- con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- soggetti mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso
privi degli organi elettivi ricostituiti;
- soggetti mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario
che non abbiano approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato di cui all’articolo 261 del decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
Gli Enti che decideranno di convertire il loro prestito originario
potranno:
- convertire ciascun prestito originario a tasso fisso in un
nuovo prestito a tasso fisso;
- convertire ciascun prestito originario a tasso variabile in un
nuovo prestito a tasso fisso o a tasso variabile.
Per aderire è necessario seguire una procedura che si articola in
tre fasi distinte:
1) scelta delle condizioni;
2) domanda di adesione;
3) perfezionamento del contratto;
Per quanto riguarda la
scelta delle condizioni, la Cassa
Depositi e Prestiti mette a disposizione di ciascun Ente uno
strumento informatico di gestione all’interno del portale
www.cassaddpp.it. Tramite questo
strumento, l’Ente, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2007 e il
15 giugno 2007, potrà verificare l’elenco dei prestiti originari e
le condizioni settimanali alle quali è possibile aderire.
La
domanda di adesione deve essere consegnata alla Cassa
Depositi e Prestiti società per azioni - Back Office Direzione
Finanziamenti Pubblici - Rimodulazione Enti locali 2007/1 - via
Goito, 4 - 00185 Roma, tramite corriere o per posta, mediante
raccomandata a/r entro il 18 giugno 2007 e deve contenere la
seguente documentazione:
- la domanda di estinzione anticipata dei prestiti originari a
tasso fisso e a tasso variabile da convertire in nuovi prestiti
concessi (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito
internet della Cassa);
- la proposta contrattuale di conversione dei prestiti originari
a tasso fisso (codice 03/13.00/001.00), in duplice copia composto e
stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente
sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l’elenco prestiti 03/13.00/001.00, allegato al contratto di cui
al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato
attraverso il sito internet della Cassa, debitamente sottoscritto e
siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni e alle
durate prescelte, sono indicati i prestiti originari a tasso fisso
da convertire in nuovi prestiti a tasso fisso;
- la proposta contrattuale di conversione dei prestiti originari
a tasso variabile (codice 03/14.00/001.00), in duplice copia
composto e stampato attraverso il sito internet della Cassa,
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l’elenco prestiti 03/14.00/001.00, allegato al contratto di cui
al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato
attraverso il sito internet della Cassa, debitamente sottoscritto e
siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni, alle
tipologie di tasso e alle durate prescelte, sono indicati i
prestiti originari a tasso fisso da convertire in nuovi prestiti a
tasso fisso o a tasso variabile;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo
è disponibile nel sito internet della Cassa), nella quale devono
essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la
quale si approva la conversione dei prestiti originari mediante la
contrazione dei nuovi prestiti, si esprime parere favorevole circa
la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva
la conseguente iscrizione in bilancio;
- la delegazione di pagamento relativa a ciascun nuovo prestito,
redatta secondo i modelli disponibili nel sito internet della
Cassa.
La Cassa Depositi e Prestiti provvederà a trasmettere all’Ente la
proposta contrattuale, che sancisce il perfezionamento del
contratto relativo ai nuovi prestiti, sottoscritta per accettazione
da parte della Cassa stessa entro il 30 giugno 2007.
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