Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha
precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le
maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, C.C. e senza
incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale.
La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso
in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123,
1124, 1126 CC. A tal proposito bisogna fare una distinzione tra
tabella di natura contrattuale e di gestione:
- Tabelle millesimali di proprietà: finalizzate alla
determinazione della quota di comproprietà del condominio sulle
parti comuni.
- Tabelle millesimali di gestione: quelle che attengono
alla ripartizione delle spese condominiali, senza incidere
sull’entità o sulla misura dei diritti reali di ciascun
condomino.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1812 ha specificato che
le tabelle di proprietà, debbono essere modificate o comunque
revisionate con l’unanimità dei consensi.
Le tabelle di gestione invece possono essere modificate
dall’assemblea, a maggioranza dei condomini.
Il Tribunale ha quindi stabilito che per il cambiamento della
tabella è richiesto il consenso di tutti solo quando le tabelle
sono di natura contrattuale (di proprietà) oppure quando si tratti
di tabelle che risultano da un accordo unanime, di natura negoziale
tra i condomini.
Per le tabelle approvate a maggioranza invece, l'assemblea può
decidere a maggioranza secondo le norme dell’art. 1136 c.c., 2°
comma e tale delibera è annullabile solo nel caso in cui non
rispetti quanto previsto dall’art. 1123 c.c.
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