L’Inps con la Circolare numero 87 del 17-5-2007 recepisce le novità
introdotte dalla Legge Bersani e disciplina le modalità di
riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’ Art.
29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995,
n.341 e successive modificazioni.
ll beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura
dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei
datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un
orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli
operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Si osserva che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza
soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di
dicembre 2005;
- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art.
6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli
sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in
materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per
quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione
dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento,
ecc.).
Le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono
rispondere ad alcuni requisiti necessari quali:
- possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nel quinquennio antecedente alla data di applicazione
dell’agevolazione.
Pertanto è necessario che le aziende attestino, mediante
autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati.
A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di
dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla
Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione è
vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in
argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga
accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione,
l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme
indebitamente fruite.
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