Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 di ieri 22 maggio 2007 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007
recante “
Direttive per l’attuazione dell’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio.”.
Con la nuova direttiva sarà possibile, in alternativa a quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998
(Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al
contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione
incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco) utilizzare l'
approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di
soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
La metodologia descritta nel nuovo decreto, nel caso di
insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici
di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi
compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti
urbanistici di particolare specificità, può essere applicata:
- per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di
attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- per la individuazione delle misure di sicurezza che si
ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del
procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il decreto consta di
8 articoli e di un allegato contenente
il “
Processo di valutazione e progettazione nell'ambito
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”.
Nell’articolato vengono trattati:
- la domanda di parere di conformita' sul progetto;
- la domanda di deroga;
- la dichiarazione di inizio attività;
- il sistema di gestione della sicurezza antincendio;
e viene definita l’istituzione dell’
Osservatorio per l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Nell’allegato, successivamente al paragrafo contenente le
definizioni, viene precisato che l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio è caratterizzato da
una prima fase in
cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le
condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è
esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in
relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine
della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato
congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è
sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di
incendio di progetto ed i livelli di prestazione.
Nella
seconda fase dell’iter progettuale si passa al
calcolo, e cioè all’analisi quantitativa degli effetti
dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i
risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e
definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
La questa seconda fase consiste:
- nella scelta dei modelli;
- nei risultati delle elaborazioni;
- nell’individuazione del progetto finale;
- nella predisposizione della documentazione di progetto.
Per ultimo l’allegato tratta il “Sistema di gestione della
sicurezza antincendio (SGSA)” precisando che la metodologia
prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di
protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc,
richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di
sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i
parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei
progetti e nell’ambito del programma per l'attuazione del SGSA
devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi
relativamente ai seguenti punti:
- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti
dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.
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