L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con la deliberazione n. 139 del 9 maggio
scorso interviene su istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro in merito al
problema relativo al possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico organizzativa.
Ai sensi dell’articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006, le stazioni
appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle
offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di
partecipazione alla gara.
La ratio della norma in esame mira ad evitare che lo svolgimento
della gara, in presenza di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di
mancata prova dell’effettivo possesso dei requisiti, possa essere
falsato dalla partecipazione di soggetti che non siano in possesso
dei requisiti minimi richiesti per concorrere all’appalto e che,
partecipando, rischierebbero di alterare l’aggiudicazione.
Il problema che si pone è quello relativo di accertare se il
controllo deve essere limitato ai requisiti minimi o a tutti quelli
dichiarati in sede di dichiarazione sostitutiva.
L’Autorità di vigilanza, con la citata deliberazione, ha precisato
che il controllo deve essere effettuato sui requisiti minimi
prescritti dal bando di gara, essendo necessario e sufficiente, ai
fini della comprova dei requisiti, dimostrarne il possesso in
relazione allo specifico affidamento, risultando inconferente il
fatto che il concorrente abbia dichiarato di possedere requisiti in
misura maggioritaria rispetto a quelli effettivamente dimostrati;
la norma assolve, in generale, alla funzione di garantire
l’affidabilità dell’offerta, precisando che l’aver effettuato una
dichiarazione che contiene elementi sovrabbondanti rispetto ai
requisiti minimi prescritti dal bando non comporta fattispecie
censurabile sotto il profilo della veridicità della dichiarazione
stessa.
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