PROGETTISTI: POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

25/05/2007

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la deliberazione n. 139 del 9 maggio scorso interviene su istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Sassari e Nuoro in merito al problema relativo al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
Ai sensi dell’articolo 48 del d. Lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

La ratio della norma in esame mira ad evitare che lo svolgimento della gara, in presenza di dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancata prova dell’effettivo possesso dei requisiti, possa essere falsato dalla partecipazione di soggetti che non siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per concorrere all’appalto e che, partecipando, rischierebbero di alterare l’aggiudicazione.
Il problema che si pone è quello relativo di accertare se il controllo deve essere limitato ai requisiti minimi o a tutti quelli dichiarati in sede di dichiarazione sostitutiva.
L’Autorità di vigilanza, con la citata deliberazione, ha precisato che il controllo deve essere effettuato sui requisiti minimi prescritti dal bando di gara, essendo necessario e sufficiente, ai fini della comprova dei requisiti, dimostrarne il possesso in relazione allo specifico affidamento, risultando inconferente il fatto che il concorrente abbia dichiarato di possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli effettivamente dimostrati; la norma assolve, in generale, alla funzione di garantire l’affidabilità dell’offerta, precisando che l’aver effettuato una dichiarazione che contiene elementi sovrabbondanti rispetto ai requisiti minimi prescritti dal bando non comporta fattispecie censurabile sotto il profilo della veridicità della dichiarazione stessa.

A cura di Paolo Oreto


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