CAMBIANO LE SOGLIE

25/01/2006

Il Regolamento CE n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, modifica dal 1° gennaio 2006 le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti:
- nella direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- nella direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
Le nuove soglie fissate agli articoli 1 e 2 della direttiva 2083/2005 quelle qui di seguito riportate.

Direttiva 2004/17/CE:
a) 422.000 EUR al posto di 473.000 EUR per gli appalti di servizi e forniture;
b) 5.278.000 EUR al posto di 5.923.000 EUR per gli appalti di lavori.
Viene, anche, modificato l'articolo 61 che stabilisce per i concorsi di progettazione, una soglia di applicazione al netto dell'IVA, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti è di 422 000 EUR al posto di 473.000 EUR.

Direttiva 2004/18/CE:
a) 137.000 EUR al posto di 154.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 EUR al posto di 236.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV.
c) 5.278.000 EUR, al posto di 5.923.000 EUR per gli appalti pubblici di lavori.
Vengono modificate le disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici, come prescritte dall'articolo 56, la cui nuova soglia di applicazione è pari o superiore a 5 278 000 EUR. Sono modificate le disposizioni applicabili in materia di pubblicità per gli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatici, come prescritte dall'articolo 63, la cui nuova soglia è 5.278.000 EUR al posto di 5.923.000 EUR.
Vengono modificati i campi di applicazione per i concorsi di progettazione, come prescritti dall'articolo 67, le cui soglie di applicazione sono così modificate:
a) per le amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 EUR al posto di 154.000 EUR;
b) per le amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 EUR al posto di 236.000 EUR;
c) per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

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