Il Regolamento CE n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre
2005, modifica dal 1° gennaio 2006 le soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti:
- nella direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua ed
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali;
- nella direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi riguardo alle soglie di applicazione in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti, entrata in vigore il
1° gennaio 2006.
Le nuove soglie fissate agli articoli 1 e 2 della direttiva
2083/2005 quelle qui di seguito riportate.
Direttiva 2004/17/CE:
a) 422.000 EUR al posto di 473.000 EUR per gli appalti di servizi e
forniture;
b) 5.278.000 EUR al posto di 5.923.000 EUR per gli appalti di
lavori.
Viene, anche, modificato l'articolo 61 che stabilisce per i
concorsi di progettazione, una soglia di applicazione al netto
dell'IVA, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o
versamenti ai partecipanti è di 422 000 EUR al posto di 473.000
EUR.
Direttiva 2004/18/CE:
a) 137.000 EUR al posto di 154.000 EUR per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b),
terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato
IV;
b) 211.000 EUR al posto di 236.000 EUR per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV.
c) 5.278.000 EUR, al posto di 5.923.000 EUR per gli appalti
pubblici di lavori.
Vengono modificate le disposizioni applicabili alle concessioni di
lavori pubblici, come prescritte dall'articolo 56, la cui nuova
soglia di applicazione è pari o superiore a 5 278 000 EUR. Sono
modificate le disposizioni applicabili in materia di pubblicità per
gli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatici, come prescritte dall'articolo 63, la
cui nuova soglia è 5.278.000 EUR al posto di 5.923.000 EUR.
Vengono modificati i campi di applicazione per i concorsi di
progettazione, come prescritti dall'articolo 67, le cui soglie di
applicazione sono così modificate:
a) per le amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV
come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o
superiore a 137.000 EUR al posto di 154.000 EUR;
b) per le amministrazioni aggiudicatrici non designate
nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a
211.000 EUR al posto di 236.000 EUR;
c) per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una
soglia pari o superiore a 211.000 EUR quando i concorsi di
progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8
dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5,
le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524,
7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.
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