La Regione Toscana con la Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 29 ha
dichiarato per l’anno 2007 lo stato di emergenza idrica
idropotabile.
Il relativo Piano operativo di emergenza ai sensi dell’art. 2 della
Legge, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore, dovrà
essere predisposto dal gestore del servizio idrico integrato ed
approvato dall’Autorità di ATO (ambito territoriale ottimale)
competente entro quindici giorni dal suo ricevimento, previa
acquisizione del parere delle province e delle Autorità di bacino,
territorialmente interessate.
Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nei piani
operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile, le
Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante e possono
avvalersi degli uffici dei comuni delle province ed eventualmente
dei gestori del servizio idrico integrato.
La norma prevede per l’attuazione del piano operativo per
l’emergenza idrica idropotabile un procedimento unico, anche
mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti
organi delle amministrazioni Interessate.
Il piano operativo di emergenza contiene:
- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi
idrica e dei suoi effetti;
- b) l’individuazione e la delimitazione delle aree geografi che
e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative
legittimamente utilizzabili;
- d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente
localizzati;
- e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo
corredati dei relativi progetti di rimessa;
- f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di
emergenza idrica idropotabile,
Completano la norma una serie di varianti ad alcune norme
previdenti.
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