A partire dal 2 giugno divengono operative le disposizioni
contenute nell’art. 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge
7/2007, convertito con modificazioni nella Legge n. 40/2007,
dirette a semplificare il procedimento di cancellazione delle
ipoteche a garanzia dei mutui concessi da banche, società
finanziarie e da enti di previdenza obbligatoria.
Il nuovo procedimento, nel presupposto dell’estinzione “ope legis”
dell’ipoteca coincidente con l’estinzione del debito, prevede che
l’ipoteca venga cancellata, d’ufficio, senza alcun onere per il
debitore, a seguito di “comunicazione” del creditore alla
conservatoria.
In coerenza con le finalità della legge sono state individuate
procedure innovative, recepite nei due distinti provvedimenti,
rispettivamente del 23 e del 25 maggio, in corso di pubblicazione
nella G.U..
Con il primo decreto interdirigenziale Agenzia del
Territorio/Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia è istituito, presso il servizio di pubblicità immobiliare
degli Uffici dell’Agenzia del Territorio, il registro delle
“comunicazioni” dei creditori che attivano il nuovo procedimento.
La previsione di tale registro permette di assicurare la semplicità
e la tempestività del procedimento di cancellazione, riducendo il
numero degli adempimenti per l’ufficio.
Con il secondo provvedimento vengono disciplinate le modalità di
trasmissione della “comunicazione”, che i soggetti creditori devono
inviare agli uffici delle Conservatorie, attestante l’ estinzione
dell’obbligazione. Per garantire la provenienza di detta
comunicazione “dal” creditore, ne è stata prevista la trasmissione
in via telematica.
Nella fase transitoria, che si protrarrà fino al 15 ottobre e che è
resa inevitabile dai tempi tecnici necessari per l’adeguamento
delle procedure informatiche, la trasmissione della comunicazione
potrà avvenire tramite supporto informatico, contenente le
comunicazioni in formato elettronico sottoscritte con firma
digitale. Fino al 4 luglio, anche per agevolare prevedibili e
segnalate difficoltà degli istituti di credito, le suddette
comunicazioni potranno essere trasmesse anche tramite supporto
cartaceo.
Per garantire l’effettiva provenienza delle comunicazioni dal
creditore, così come richiesto dalla legge, ciascun istituto dovrà
preventivamente depositare con atto formale l’elenco dei soggetti
legittimati a sottoscrivere le suddette comunicazioni.
Fonte: Agenzia del Territorio
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