Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri 29
maggio i due provvedimenti con le
disposizioni per la
cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui
immobiliari.
Si tratta del
decreto interdirigenziale 23 maggio 2007
dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia
del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il
servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del
territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo
13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e
del
Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio
recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione
delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista
dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.”
Come già preannunciato ieri dal 2 giugno diventano operative, in
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis
(articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007,
convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove
disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i
mutui immobiliari.
E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga
effettuata l’estinzione
ope legis dell'ipoteca non appena si
sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di
credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria;
l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere
per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla
conservatoria.
Nell’articolo 3, comma 2 del provvedimento è prevista una
fase
transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione
potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle
specifiche tecniche di cui all'allegato "A" del provvedimento
stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con
firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità
tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma
1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il
modello di cui all'allegato "B" del provvedimento precisando che la
sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato "B" deve
essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare
competente, o da persona da questi delegata.
Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata
ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma
8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da
parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata
con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il
creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la
data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al
conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa
data, senza oneri per il debitore stesso.
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