ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

04/06/2007

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 36/E del 31 maggio 2007 recante: “Detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296” (Allegato 1).
La circolare era attesa per dare il via allo sconto Irpef del 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli immobili. Non sarà necessario inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori come per le ristrutturazioni edilizie, ma dovrà essere indicato in fattura il costo della mano d’opera, mentre il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Sarà inoltre necessaria l’asseverazione di un tecnico che attesti i requisiti dei lavori eseguiti in relazione al risparmio energetico, la trasmissione all’Enea di un attestato di “certificazione energetica” dell'edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori, oppure di “qualificazione energetica” nei comuni dove manca la procedura per la certificazione.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti.
L’agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la legge finanziaria fa espressamente. Da questa, tuttavia si discosta per l’entità dell’importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali, specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta nell’attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.
Il quadro normativo di riferimento è completato dal decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007 (Allegato 2), emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, il quale disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione.

Vediamo nel dettaglio le principali istruzioni riportate nella circolare.

Soggetti ammessi alla detrazione: La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In particolare l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione e precisamente:
  • le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Edifici interessati: l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.
Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi).
Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione risulta, poi, coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione.

Interventi agevolati: gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento.
Sono interessati agli interventi i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e quelli strumentali alle attività d'impresa a condizione che siano già esistenti. Sono quindi esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile. L'esistenza dell’immobile può essere provata con l’iscrizione al catasto, la richiesta di accatastamento o il pagamento dell’Ici. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione.
Sono, quindi, agevolabili:
  • gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344);
  • gli interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345);
  • l’installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346);
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346).
Adempimenti da osservare per fruire della detrazione: chi chiede lo sconto Irpef dovrà rispettare quanto previsto all’articolo 4 del decreto ed i contribuenti devono, quindi:
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;
  • trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007) copia dell’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio;
  • trasmettere all’ENEA, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
  • i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;
  • conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.
L’aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L’effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.
Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l’agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

Spese che danno diritto all’agevolazione: sono detraibili sia le spese per la realizzazione degli interventi, comprese quelle funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In particolare sono detraibili le spese per fornitura e messa in opera di materiale coibente, di materiali ordinari necessari per demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo. Rientrano nel beneficio le spese per interventi che riducono la trasmittanza termica delle finestre, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, gli interventi per la climatizzazione invernale come fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, lo smontaggio e dismissione dell'impianto esistente. Caratteristiche dell’agevolazione: l' agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.
Gli importi massimi di detrazione pari a 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi: in relazione alla variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie. In base all’art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Cumulabilità con altre agevolazioni: L'art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia né dalla legge finanziaria ne' dalle relazioni di accompagnamento alla stesse si evince una volontà del legislatore tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La agevolazione in esame, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 (quando oggetto dell’intervento sia un immobile residenziale e siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni immobiliari) ma la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli interventi previsti in materia di risparmio energetico. In pratica la non cumulabilità opera nei confronto dello sconto Irpef del 36 per cento per le ristrutturazioni.

Aliquota iva applicabile: per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito all’aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, anche per l’anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999.

A cura di Paolo Oreto


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