L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 36/E del 31 maggio
2007 recante: “Detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di
risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296” (Allegato 1).
La circolare era attesa per dare il via allo sconto Irpef del 55
per cento per gli interventi di risparmio energetico realizzati
sugli immobili. Non sarà necessario inviare al centro operativo di
Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori come per le
ristrutturazioni edilizie, ma dovrà essere indicato in fattura il
costo della mano d’opera, mentre il pagamento dovrà essere
effettuato mediante bonifico bancario o postale. Sarà inoltre
necessaria l’asseverazione di un tecnico che attesti i requisiti
dei lavori eseguiti in relazione al risparmio energetico, la
trasmissione all’Enea di un attestato di “certificazione
energetica” dell'edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori,
oppure di “qualificazione energetica” nei comuni dove manca la
procedura per la certificazione.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007),
articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di
politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche
agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi
volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici
esistenti.
L’agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in
relazione alla detrazione concessa per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la legge finanziaria
fa espressamente. Da questa, tuttavia si discosta per l’entità
dell’importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali,
specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta
nell’attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione
energetico-ambientale.
Il quadro normativo di riferimento è completato dal decreto 19
febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007 (Allegato 2), emanato ai sensi
del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle
disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, il quale
disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le
modalità per fruire della detrazione.
Vediamo nel dettaglio le principali istruzioni riportate nella
circolare.
Soggetti ammessi alla detrazione: La detrazione del 55%,
finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a
specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti
soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di
reddito di cui essi siano titolari.
In particolare l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio
2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione e
precisamente:
- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti;
- i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le
spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti
o detenuti.
Edifici interessati: l'agevolazione in esame, a differenza
di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di
ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli
edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a
qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi,
quelli strumentali.
Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che
gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le
disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad
alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli
interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti
degli stessi).
Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le
fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalità della
norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni
fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di
anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la
riqualificazione energetica, escludendo, pertanto,
dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di
costruzione dell’immobile.
L’esclusione degli edifici di nuova costruzione risulta, poi,
coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario
in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a
prescrizioni minime della prestazione.
Interventi agevolati: gli interventi agevolati sono
individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della legge
finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007,
il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la
valutazione tecnica dell’intervento.
Sono interessati agli interventi i fabbricati appartenenti a
qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e quelli
strumentali alle attività d'impresa a condizione che siano già
esistenti. Sono quindi esclusi dall’agevolazione gli interventi
effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
L'esistenza dell’immobile può essere provata con l’iscrizione al
catasto, la richiesta di accatastamento o il pagamento dell’Ici.
Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può
accedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione.
Sono, quindi, agevolabili:
- gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
(articolo 1, comma 344);
- gli interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1,
comma 345);
- l’installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma
346);
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
(articolo 1, comma 346).
Adempimenti da osservare per fruire della detrazione: chi
chiede lo sconto Irpef dovrà rispettare quanto previsto
all’articolo 4 del decreto ed i contribuenti devono, quindi:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici
richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere telematicamente (attraverso il sito
www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata
all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non
oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura
del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007) copia dell’attestato
di “certificazione energetica” dell’edificio;
- trasmettere all’ENEA, la scheda informativa relativa agli
interventi realizzati;
- i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono
effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA
del beneficiario del bonifico;
- conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne
faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della
documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute
del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere
la detrazione.
L’aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione
dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la
comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L’effettuazione dei
lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da
porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né
dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL.
Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in
funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della
salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il
rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le
agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388
della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina
l’agevolazione alla indicazione in fattura del costo della
manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
Spese che danno diritto all’agevolazione: sono detraibili
sia le spese per la realizzazione degli interventi, comprese quelle
funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio
energetico, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione
energetica richiesta per fruire del beneficio. In particolare sono
detraibili le spese per fornitura e messa in opera di materiale
coibente, di materiali ordinari necessari per demolizione e
ricostruzione dell’elemento costruttivo. Rientrano nel beneficio le
spese per interventi che riducono la trasmittanza termica delle
finestre, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti, gli interventi per la climatizzazione
invernale come fornitura e posa in opera di apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, lo smontaggio e
dismissione dell'impianto esistente.
Caratteristiche
dell’agevolazione: l' agevolazione consiste in una detrazione
dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che
sull’IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel
2007 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007. La detrazione spettante deve essere ripartita in tre
quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei
due periodi d'imposta successivi.
Gli importi massimi di detrazione pari a 100.000 euro, 60.000 euro
e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi
agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio
d’imposta ottenibile mediante la detrazione.
Trasferimento degli
immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi: in
relazione alla variazione della titolarità dell'immobile durante il
periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise
indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e
alla normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione
edilizie. In base all’art. 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997
e alla circolare n. 57 del 1998, la variazione del possesso
dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione
residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio
opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a
titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto
reale sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al
comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora
cessi il contratto di locazione o di comodato.
Cumulabilità con altre agevolazioni: L'art. 10 del decreto
dispone che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre
agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è
compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio
energetico. La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe
apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte.
Tuttavia né dalla legge finanziaria ne' dalle relazioni di
accompagnamento alla stesse si evince una volontà del legislatore
tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto.
La agevolazione in esame, per i contenuti degli interventi
considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista
per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del
1997 (quando oggetto dell’intervento sia un immobile residenziale e
siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione
su singole porzioni immobiliari) ma la detrazione del 55 per cento
non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi
interventi mentre è compatibile con gli interventi previsti in
materia di risparmio energetico. In pratica la non cumulabilità
opera nei confronto dello sconto Irpef del 36 per cento per le
ristrutturazioni.
Aliquota iva applicabile: per le operazioni di
riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla
detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state
introdotte particolari disposizioni in merito all’aliquota IVA
applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste
in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per
gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la
conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto
applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento
di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia
qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione,
ristrutturazione ecc). In particolare, anche per l’anno 2007, le
prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati
su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10
per cento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488
del 1999.
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