E’ partito l’obbligo della marcatura CE per una tipologia di
manufatti prefabbricati in calcestruzzo, ossia gli “elementi
strutturali”. I cementi comuni sono stati il primo gruppo di
prodotti edili per i quali la marcatura CE è diventata
obbligatoria. Nel mese di ottobre si sono aggiunti anche i prodotti
geotessili, gli appoggi strutturali e gli impianti di gestione
delle acque di scarico. Dall’1 giugno 2007 la “squadra” dei
prodotti sottoposti a marcatura CE di è allargata per comprendere
anche i componenti di calcestruzzo prefabbricati, poi toccherà ai
prodotti per l’isolamento termico, i blocchi di gesso ed i prodotti
ferrosi per l'edilizia.
L'industria potrà trarre numerosi benefici dall'attuazione della
direttiva e dall'uso della marcatura CE per i prodotti edili. I
materiali da costruzione - attualmente sottoposti ad una lunga
serie di procedure di valutazione e di certificazione, che variano
da un paese all'altro - saranno dotati del marchio CE sulla base di
disposizioni armonizzate (ossia sottoposte ad un sistema di
certificazione unico) valide per tutto il mercato europeo. Questo
permetterà ai produttori dei singoli prodotti di beneficiare del
nuovo sistema, migliorando allo stesso tempo i metodi di
progettazione ed i sistemi di costruzione.
Naturalmente, per chi non è in regola c’è lo stop alla
commercializzazione nei paesi UE. L’allargamento della marcatura CE
agli “elementi strutturali” fa, dunque, partire un periodo di fuoco
per i produttori che dovranno progressivamente adeguare la propria
produzione in un processo che terminerà l’1 giugno del 2008, data
in cui per tutte le tipologie di “elementi strutturali” sarà
obbligatoria la marcatura.
L’obbligatorietà di questa certificazione, richiesta dalla
normativa UE, che fissa i requisiti minimi in tema di sicurezza e
salute degli utilizzatori e consente la libera circolazione delle
merci nei paesi membri, è un appuntamento molto importante per le
oltre 2000 aziende che in questo tipo di produzione impegnano
specificamente circa 30 mila addetti. Di queste, 1200 sono imprese
industriali vere e proprie, 200 delle quali riunite
nell’associazione di categoria Assobeton.
Ma entriamo nel dettaglio e diamo qualche delucidazione in merito
alla marcatura CE.
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su
determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o
conformità) a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.
L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter
commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
economico europeo. La presenza del marchio CE garantisce ai
consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di
sicurezza d'uso.
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a
carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori
potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di
utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave
perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico
del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine
ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente
verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che
potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a
mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di
polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore
dell'edificio.
La procedura prevista dall'Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede
che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale,
le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al
fabbricante, al possessore dei prodotti nonché al costruttore
dell'edificio.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si
ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale
e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell'
art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al
pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni
eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul
prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere
effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento,
si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Gli elementi che comprovano l’attestazione di conformità sono:
1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un
organismo riconosciuto deve contenere in particolare: a) il nome e
l’indirizzo dell’organismo notificato; b) il nome e l’indirizzo del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la
descrizione del prodotto ed in particolare il campo di
utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde
il prodotto; e) le condizioni particolari d’uso del prodotto; f) il
numero del certificato; g) le eventuali condizioni di durata di
validità del certificato; il nome e la qualifica della persona
abilitata a firmare il certificato.
2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura
prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in
particolare: a) il tipo di procedura seguito; b) il nome e
l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il tipo,
l’identificazione e l’utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche
alle quali corrisponde il prodotto; e) le condizioni particolari di
utilizzazione del prodotto; f) il numero della dichiarazione; g)
eventualmente, il nome e l’indirizzo dell’organismo riconosciuto ed
i documenti da essa forniti; h) il nome e la qualifica della
persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante
o del suo mandatario.
La marcatura CE dei prodotti da costruzione prevede 6 livelli che
definiscono la criticità del prodotto e quindi la complessità della
certificazione. Tale criticità è definita da: 1+, 1, 2+, 2, 3+, 3,
4. La 1+ definisce il massimo di criticità e complessità, la 4 il
minimo, che si estrinseca in una semplice autocertificazione da
parte del produttore.
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