È trascorso poco meno di un anno dal Consiglio dei Ministri n.
102 con il quale il 29 gennaio 2016 è stato approvato e presentato
in pompa magna un disegno di legge contenente "Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato".
Un disegno di legge che ha toccato nel profondo i liberi
professionisti di ogni categoria che, in un susseguirsi di
incontri, confronti, riflessioni, proposte e comunicati, hanno
ripreso vigore e forse anche coscienza di sé stessi, con la
conseguenza che per qualche mese non si è parlato altro che di
tutele dei lavoratori autonomi, formazione, deducibilità delle
spese, indennità, parificazione ai piccoli imprenditori per
l'accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali
europei...
Riflessioni che sono durate fino agli ultimi giorni di luglio
2016 quando la Rete delle Professioni Tecniche commentava
l'approvazione in prima lettura del disegno di legge da parte della
Commissione Lavoro del Senato. Dopo nulla si è più saputo e il
disegno di legge, dopo l'approvazione in prima lettura del Senato
del 9 novembre 2016, tornato alla Camera dei Deputati, è rimasto
fermo fino al 20 dicembre 2016 quando in sede referente l'XI
Commissione Lavoro ha ripreso i lavori relazionando sulle ultime
modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.
L'ultima versione arrivata alla Camera è stata
significativamente cambiata rispetto al testo predisposto dal
Governo ed è composta da:
- 22 articoli
- 3 Capi, relativi al lavoro autonomo, al cosiddetto "lavoro
agile" e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente,
la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge
stesso.
Nell'ambito del Capo I relativo alla tutela del lavoro autonomo,
da rilevare i seguenti articoli:
- Art. 3 che estende le disposizioni relative
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (D.Lgs. n. 31/2002) anche alle transazioni commerciali
tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e
amministrazioni pubbliche o tra lavoratori autonomi;
- Art. 5 (inserito dalla XI Commissione del
Sentato) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti
attuativi al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni
pubbliche e ridurne i tempi di produzione, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che
possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in
relazione al carattere di terzietà di queste;
b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni
ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e
funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e
ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione
dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed
energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo
del fabbricato.
- Art. 6 che delega il Governo in materia di
sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche. Il
decreto delegato dovrebbe consentire agli enti di previdenza di
diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli
organi di vigilanza, di attivare, oltre a prestazioni complementari
di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni
sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare
riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa
riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti
dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi
patologie.
- Art. 7 che reca una serie di disposizioni di
carattere fiscale e sociale. In particolare, viene stabilito, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la
totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere
e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal
lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente al committente, disponendo, altresì, che le spese
relative all'esecuzione dell'incarico e sostenute direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista. Dall'1 gennaio 2017 viene previsto il diritto ad un
trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo
di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle
lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione
maggiorata.
- Art. 8 che introduce modifiche al regime di
deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per
favorire l'accesso alla formazione permanente, consentendo la
deduzione al 50% delle spese di partecipazione a "convegni,
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale",
incluse quelle di viaggio e soggiorno. L'articolo dispone, invece,
l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle
spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento
professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione,
entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i
servizi personalizzati di certificazione delle
competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità,
formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli
oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di
solidarietà.
- Art. 10 che delega il Governo al riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a
garantire la tutela delle persone che svolgono la loro attività
lavorativa negli studi professionali o attività di apprendimento,
con o senza retribuzione;
- determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione
compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli
studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali;
- riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale.
- Art. 11 che dispone l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, di
promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti
pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di
consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni e la
loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2
equipara i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini
dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui
fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata
dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che
viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della
disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come
liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di
programmazione 2014/2020 dei fondi europei. Per favorire la
partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi
e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono
attività professionale:
- la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e
di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative
provvidenze previste in materi;
- la possibilità di costituire stabili consorzi professionali;
- la possibilità di costituire associazioni temporanee
professionali.
- Art. 12 che, modificando l'articolo 64, comma
2, del D.Lgs. n. 51/2001, elimina l'obbligo di astensione
dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di
maternità nel periodo di congedo obbligatorio.
- Art. 13 che introduce ulteriori misure per la
tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio.
- Art. 14 che apporta alcune modifiche al codice
di procedura civile al fine di:
- chiarire che l'elemento caratterizzante della collaborazione
coordinata è costituito dall'autonoma organizzazione del lavoro da
parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti;
- estendere ai lavoratori autonomi il principio di idoneità degli
estratti autentici delle scritture contabili come prova scritta ai
fini dell'ammissibilità del procedimento giurisdizionale sommario
di ingiunzione, attualmente riconosciuto solo in favore delle
imprese.
In conclusione, in riferimento al Capo I, la Commissione Lavoro
della Camera ha riconosciuto che le previsioni pongono le basi per
un rafforzamento delle tutele dei lavoratori autonomi nell'ambito
del sistema giuridico ma ha anche chiesto di valutare se vi siano
le condizioni per affrontare il tema, a lungo discusso e principale
per ogni lavoratore autonomo, dell'individuazione di un
equo compenso, che tenga conto della natura e
delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Tema che ogni
professionista che si rispetti metterebbe al primo posto,
soprattutto alla luce dei risultati qualitativi che l'abrogazione
dei minimi tariffari e ogni loro riferimento ha apportato in una
società in cui il ruolo sociale del professionista
si è via via andato perdendo.
A cura di Redazione
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