L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la
determinazione n. 3 del 29 marzo
2007 recante
Applicazione dell’art. 2, comma 2,
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 nel caso di progetti approvati
prima dell’entrata in vigore del D.M. 14/09/2005 interviene, a
seguito di alcune richieste, sul problema legato all’applicazione
dell’art. 2, comma 2, dell’O.P.C.M n. 3274 del 20.03.2003, recante
Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del erritorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che iconosce agli
operatori del settore, per un periodo transitorio, la facoltà di
progettare costruire sulla base delle norme e classificazione
sismica previgenti.
L’Autorità, prima di rispondere ai dubbi sollevati dagli operatori,
delinea brevemente il
quadro normativo di settore ricordando
che la realizzazione di opere di ingegneria civile è regolata da
una serie di norme tecniche che hanno come riferimento la
legge
5/11/1971 n. 1086 e la
legge 2/2/1974 n. 64 e che tali
leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro
dei lavori pubblici (attualmente delle Infrastrutture) di concerto
con il Ministro dell’Interno; prima dell’emanazione
dell’
O.P.C.M. n. 3274, gli ultimi decreti risalivano al 1996
(D.M. 09/01/1996 e 16/01/1996).
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20/03/2003, è stata riscritta tutta la normativa per le
costruzioni in zona sismica ed è stata adottata una nuova
classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato
1 dell’Ordinanza).
Nelle more dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 3274, al termine
del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le
norme previgenti - termine più volte prorogato e, da ultimo,
fissato al 23/10/2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316
del 2/10/2003, n. 3333 del 23/1/2004, n. 3431 del 3/5/2005, n. 3452
dell’1/8/2005 e n. 3467 del 13/10/2005) - è stato adottato il
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14
settembre 2005, recante “
Norme tecniche per le
costruzioni”, in vigore dal 24 ottobre 2005, fatto salvo un
periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo recentemente
prorogato al 31/12/2007 dall’art. 3, comma 4 bis, della legge n.
17/2007, nel corso del quale restano utilizzabili ancora le
previgenti norme.
Il quadro normativo e regolamentare di settore appare di non facile
lettura, stante la contemporanea vigenza di più disposizioni in
materia ed i continui rinvii dell’entrata in vigore delle stesse;
quadro normativo sul quale, per gli aspetti prettamente tecnici, è
peraltro intervenuta la prima Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici con parere n. 234 del 16/11/2005 e parere n. 264
del 15/12/2005.
L’Autorità precisa, poi, che nel periodo di applicazione ransitoria
del citato D.M. del 14 settembre 2005 sono applicabili sia le norme
del menzionato decreto ministeriale, sia le previgenti norme e
disposizioni attuative.
Pertanto, in ordine alle richieste di parere pervenute
sull’argomento e relative alla non conformità alle norme
antisismiche sopravvenute dei progetti aggiudicati ed alle
contestazioni sollevate al riguardo dall’impresa aggiudicataria
prima della stipula del contratto d’appalto, occorre distinguere
tra periodo transitorio (nel quale è possibile applicare la
normativa previgente) e vigenza esclusiva della nuova normativa
tecnica recata dal D.M. 14 settembre 2005.
L’Autorità ha concluso la determinazione ritenendo che:
- el periodo di applicazione transitoria delle nuove norme
tecniche di cui al citato D.M. del 14 settembre 2005, nel quale
sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale
sia le previgenti norme e disposizioni attuative, l’amministrazione
- previa valutazione, in relazione alle caratteristiche dell’opera,
dell’opportunità di un adeguamento del progetto in relazione al
superiore interesse della tutela della pubblica incolumità – può
optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara
esperita o per la revoca dell’aggiudicazione e adeguamento
progettuale al mutato assetto normativo;
- dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove
norme tecniche l’amministrazione è tenuta all’applicazione, in via
esclusiva, di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale
ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute,
determinandosi in ordine alla revoca dell’aggiudicazione nel
frattempo intervenuta, secondo i principi enucleati nella
determinazione dell’Autorità n. 17 del 10/07/2002.
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