Abusi edilizi: Illegittimo il silenzio comunale dopo la CILA

14/02/2017

Il TAR Campania con sentenza n. 522 del 25 gennaio 2017 ha stabilito che la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) non dispensa l'ente locale dall'esercitare i suoi poteri repressivi contro eventuali irregolarità, mentre risulta illecita una eventuale condotta che non dia seguito, entro 30 giorni, alla diffida di un vicino.

La sentenza del TAR Campania accoglie il ricorso di un cittadino in quanto il Comune:

  • ha omesso di riscontrare nel termine generale di legge di trenta giorni la diffida con cui si chiedeva al Comune di controllare i lavori oggetto di CILA, avuto riguardo anche alla presenza di un corpo verandato illegittimo, come risultante dai documenti prodotti in allegato alla diffida medesima;
  • risulta, quindi, illegittimo il silenzio del Comune perché dai documenti emerge che il manufatto è abusivo, mentre l’ente locale è deputato al controllo del territorio in base all’articolo 27 del Testo unico sull’edilizia e doveva dunque controllare la sussistenza dei requisiti per la CILA.

Con la sentenza è stato, dunque, affermato il principio secondo cui la presentazione della CILA non poteva certamente inibire al Comune l’esercizio dei propri poteri repressivi e sanzionatori, ove i lavori oggetto della medesima afferissero a parti abusive dell’immobile, ovvero concretizzassero un cambio di destinazione d’uso. Per ultimo, nella sentenza è, anche, precisato che in caso di persistente inadempienza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo e a spese della intimata amministrazione, nell'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell'inadempimento.

In allegato la Sentenza TAR Campania n. 522 del 25 gennaio 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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