La Camera dei deputati nella seduta di giovedì 7 giugno scorso ha
approvato, in via definitiva, il
disegno di legge sulle
liberalizzazioni (Misure per il cittadino consumatore e per
agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi
in settori di rilevanza nazionale (testo risultante dallo stralcio
degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
deliberato dall’assemblea il 17 aprile 2007) (a.c. 2272-bis).
Con l’articolo 46 recante “
Riqualificazione energetica degli
edifici” viene riformulato il comma 349 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007) nel testo seguente: “1.
All’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
secondo periodo è sostituito dal seguente:
“
I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto
disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente”.
Con la nuova formulazione del comma 349, in cui si fa riferimento
al D.M. 19 febbraio 2007 e non più al al DM del 18 febbraio 1998,
n. 4 sulle ristrutturazioni che implicava l’obbligo dell’invio
della documentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
Pescara, viene definitivamente stabilito che, successivamente alla
pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale, l’unico
destinatario della comunicazione relativa ai lavori sarà soltanto
l’Enea.
Nello stesso disegno di legge approvato e, precisamente con
l’articolo 47 recante “Interventi finalizzati al risparmio
energetico negli edifici” viene corretta la tabella allegata
all’articolo 345 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) che definisce i requisiti di trasmittanza
termica per le coperture e i pavimenti.
Il testo dell’articolo 47 è il seguente:
“
1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K,
per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A
allegata alla presente legge che, a far data dall'1 gennaio 2007,
sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del
2006.”.
Nella nuova tabella viene corretto un errore di forma esistente
nella precedente e nella stessa vengono soltanto invertite le
intestazioni delle colonne relative alle coperture e ai pavimenti
mentre nessuna modifica è stata apportata ai valori numerici dei
requisiti di trasmittanza termica.
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