A distanza di poco più di 4 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs.
311/06 che, di fatto, introduce l’obbligatorietà della
certificazione energetica degli edifici, si torna sull’argomento
per chiarire alcuni aspetti che possono essere fonte di
equivoci.
Il decreto legislativo 192/05, che recepiva la direttiva europea
sul rendimento energetico in edilizia, prevedeva che gli edifici di
nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, sia nel caso di ristrutturazione integrale
degli elementi edilizi costituenti l’involucro che di demolizione e
ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della
costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione
energetica (art. 6 comma 1).
Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque
denominato, fosse stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l`8 ottobre
2005.
In mancanza dei previsti decreti attuativi (art. 4), tra cui quello
relativo alle “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica”, tale attestato non poteva essere rilasciato.
La situazione è cambiata a seguito dell’emanazione del decreto
legislativo 311/06 che modifica ed integra il D.Lgs. 192/05.
Infatti, in attesa dei mancanti decreti attuativi, è stabilito che
l’attestato di certificazione energetica è sostituito, a tutti gli
effetti, dall’attestato di qualificazione energetica o da una
equivalente procedura di certificazione energetica se stabilita
dalla locale amministrazione comunale con proprio regolamento,
purché antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Inoltre, il D.Lgs. 311/06 estende gradualmente la certificazione
energetica a tutti gli edifici, legando tuttavia la necessità della
certificazione all’immissione sul mercato dell’edificio (art. 6
comma 1 bis), indipendentemente dall’effettuazione di eventuali
interventi di ristrutturazione.
E’ infatti prevista l’applicazione della certificazione energetica,
con onere a carico del venditore, con la seguente gradualità
temporale:
- a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero immobile;
- a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile
fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero immobile;
- a decorrere dal 1 luglio 2009, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso, alle singole unita` immobiliari.
L’attestato di qualificazione energetica deve riportare i seguenti
dati:
- i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico;
- la classe di appartenenza dell`edificio, o dell`unita`
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica
eventualmente prevista dalla locale amministrazione comunale.
Nel caso di edifici esistenti, i corrispondenti valori massimi
ammissibili sono determinati dalla relativa normativa di
riferimento. Ove tali limiti non siano fissati si considereranno
quelli relativi ad un identico edificio di nuova costruzione.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche.
L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla
proprietà, alla progettazione od alla realizzazione dell’edificio
(art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di
interventi di cui all’art.3, comma 2 lettera a), asseverato dal
direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori deve asseverare, inoltre, la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali
varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91)
presentati all’atto della richiesta del titolo abilitativi.
La dichiarazione di fine lavori priva delle citate asseverazioni è
inefficace (art. 8 comma 2). Gli obblighi sopra citati vigono dal 2
febbraio 2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 311/06,
limitatamente agli edifici per i quali la richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente all`8 ottobre 2005.
Nel caso di cessione dell’immobile a titolo oneroso, se il
venditore non consegna l’attestato di certificazione (oggi di
qualificazione) energetica (art. 6 comma 3), il contratto è nullo e
la nullità può essere fatta valere esclusivamente dall’acquirente
(art. 15 comma 8). Pertanto il notaio, in assenza della
certificazione, non potrà stipulare l’atto in quanto viziato da
nullità.
. Il costruttore, inoltre, deve consegnare l’attestato di
certificazione contestualmente all’immobile (quindi se l’immissione
in possesso avviene prima della sottoscrizione del contratto di
vendita, l’attestato va rilasciato già in quel momento) (art.15
comma 7).
Nel caso di locazione, se il locatore non consegna o mette a
disposizione del conduttore l’attestato di certificazione in copia
dichiarata conforme all’originale in suo possesso (art. 6 comma 4),
il contratto di locazione è nullo e la nullità può essere fatta
valere solo dallo stesso conduttore (art. 15 comma 9).
Con l’avvicinarsi della nuova scadenza dell’1 luglio 2007, viene
esteso l’obbligo della certificazione ai casi di trasferimento a
titolo oneroso di edifici con superficie utile superiore a 1000
metri quadrati anche se costruiti secondo le norme antecedenti il
D.Lgs.. 192/05. In tal caso l’attestato di qualificazione
energetica non certificherà la conformità dell’edificio ai valori
del D.Lgs.192/05, ma fornirà una valutazione energetica dello stato
di fatto, individuando eventuali interventi sull’edificio e sugli
impianti che sono in grado di migliorare la prestazione.
Sarà bene porre particolare attenzione a possibili interpretazioni
applicative difformi dalla normativa, anche da parte dei notai,
dandone tempestiva comunicazione all’Ance per le conseguenti
iniziative verso il competente ministero.
Fonte:
ANCE
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