Il Consiglio dei Ministri nella riunione n. 16 del 10
marzo 2017 ha approvato il decreto legislativo che
introduce misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della
normativa nazionale alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo
del 16/04/2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
Le nuove norme modificano l’attuale disciplina
della “Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
impatto ambientale (VIA)” e della stessa VIA, al fine di
recepire fedelmente la direttiva, di efficientare le procedure, di
innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a
sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere,
infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile,
attraverso la correzione delle criticità riscontrate da
amministrazioni e imprese.
Allo stato attuale, da un’analisi della durata media
delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi
per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3
anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA
sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter
valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle
competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e
Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di
superare tale frammentazione.
Nello specifico, tra gli elementi maggiormente
significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
- la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al
provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento
unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli
abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori
ambientali;
- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei
procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini
come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale
sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei
dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di
inadempienza;
- una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni
procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere
l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti
pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta a circa 21
miliardi di euro;
- una nuova definizione di "impatti ambientali", modulata in
aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende
anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un
progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio
culturale e il paesaggio;
- la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati
progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a
quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da
consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la
possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un
confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio
degli elaborati progettuali;
- l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica
di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali:
per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio
preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la
possibilità di richiedere all’autorità competente un
“pre-screening”, ovvero una valutazione preliminare del progetto
per individuare l’eventuale procedura da avviare;
- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA,
per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi
di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei
proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che
opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le
istruttorie;
- l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su
tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative
delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti
amministrativi tra Stato e Regioni;
- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico
dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di
pubblicazione sui mezzi di stampa.
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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