Mentre siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 13 aprile 2017, pubblichiamo il testo del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto
correttivo con la precisazione che si tratta della
versione non ancora ufficiale.
Tra le novità introdotte segnaliamo:
- albo dei collaudatori: è stato inserito
l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da
un apposito albo;
- appalto integrato: si introduce un periodo
transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per
gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già
approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di
urgenza;
- contraente generale: si prevede una soglia
minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del
contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per
soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto
integrato;
- costo della manodopera: se ne prevede la
specifica individuazione ai fini della determinazione della base
d’asta;
- dibattito pubblico: sarà effettuato sui
progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle
alternative progettuali come nel testo approvato in via
preliminare;
- manutenzione semplificata:
viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di
euro;
- progettazione: si introduce l’obbligatorietà
dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di
gara;
- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo
appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri
acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati
i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle
amministrazioni;
- subappalto: è confermata la soglia limite del
30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento
in subappalto;
- varianti: si integra la disciplina della
variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita
solo entro i limiti quantitativi del de minimis.
Le modifiche così apportate seguono tre
direttrici:
- modifiche di coordinamento ai fini di una più
agevole lettura e interpretazione del testo;
- integrazioni che migliorano l’efficacia e
chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di
quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle
associazioni o dagli operatori di settore;
- limitate modifiche ad alcuni istituti
rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella
prima fase attuativa del Codice.
In allegato il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato con il decreto correttivo
A cura di Redazione
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