L’ASL 9 di Grosseto e L’ASL 7 di Siena con la collaborazione
dell’ISPESL, Dipartimento Igiene del Lavoro, al fine di ottemperare
a quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 19 Agosto 2005, n. 187
(Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche), ha predisposto la
Banca Dati Vibrazioni.
Ricordiamo, infatti, che il
D. Lgs. 187/2005
prescrive specifiche metodiche di
individuazione e
valutazione dei rischi associati all'esposizione a
vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo
intero (WBV) e specifiche
misure di tutela, che
vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei
rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94. Secondo quanto prescritto
dall’art. 4 del suddetto decreto, la valutazione dei rischi può
essere effettuata sia attraverso delle misurazioni, secondo quanto
previsto dalle metodiche di misura prescritte da specifici standard
ISO-EN, sia mediante l’ausilio di appropriate
informazioni reperibili dal costruttore e/o dalle banche dati
accreditate predisposte dall’
ISPESL, dal
CNR e dalle
Regioni. Tali banche
dati rendono, naturalmente, più agevole e meno dispendiosa la fase
di valutazione dei rischi e, quindi, anche la pianificazione delle
azioni necessarie a ridurre il rischio, fase che risulta parte
integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio
previsto dal tutte le norme di sicurezza.
In particolare nel caso delle vibrazioni, evidenziamo che sia nel
caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso
dell'esposizione del corpo intero,
non esistono DPI
anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori
adeguatamente e riportare comunque i livelli di
esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati
dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori
auricolari in relazione al rischio rumore. Per questo motivo,
l’unico modo per riportare l’esposizione ai valori limite fissati
dalla Direttiva europea è quello di
intervenire
direttamente alla fonte.
Di seguito i valori limite di esposizione ed i valori di
esposizione che fanno scattare l’azione fissati dall’articolo 3
della Direttiva Europea.
Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 2,5
m/s2.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del
valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della
somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle
accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e
all’allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata
grazie a una stima basata sulle informazioni relative al livello di
emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai
fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una
misurazione.
Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a
seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di
vibrazioni di 21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5
m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un
valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa
principalmente sul calcolo dell’esposizione giornaliera A (8)
espressa come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore,
calcolata come il più alto dei valori quadratici medi o il più alto
dei valori della dose di vibrazioni (VDV) delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali
(1,4awx, 1,4awy awz per un lavoratore seduto o in piedi),
conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all’allegato A e all’allegato B
della norma ISO 2631-1 (1997).
La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata
grazie ad una stima basata sulle informazioni relative al livello
di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai
fabbricanti di tali materiali e grazie all’osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una
misurazione.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda la
navigazione marittima, di prendere in considerazione solo le
vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
Gli
obiettivi della Banca Dati
Vibrazioni presentata dall’ISPESL possono riassumersi nei
seguenti punti:
a) garantire un’agevole consultazione e reperibilità dei valori di
esposizione a vibrazioni prodotte dai macchinari comunemente
utilizzati in ambito industriale, al fine di favorire il più
possibile l’attuazione immediata di interventi di riduzione del
rischio alla fonte, già in sede di valutazione del rischio, senza
dover necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta
complesse;
b) consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di
individuare i macchinari che riducano al minimo il rischio
vibrazioni, in fase di acquisto ed aggiornamento del parco
macchine.
La banca dati è
consultabile separatamente per vibrazioni
trasmesse al sistema mano braccio (HAV) ed al corpo intero
(WBV). Per ciascun macchinario è riportata una scheda
tecnica contenente le caratteristiche costruttive essenziali del
macchinario, quali: marca, modello, tipo di alimentazione, potenza,
peso, etc.; una foto dello stesso; due tipologie di dati di
esposizione a vibrazioni: dati dichiarati dal produttore ai sensi
della Direttiva Macchine (se disponibili) e dati misurati in campo
(qualora disponibili), in accordo con specifici protocolli di
misura che garantiscano il controllo dell’incertezza dei risultati.
In tal caso sono altresì specificate le condizioni di misura in
campo ed il referente delle misurazioni.
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