L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 12 giugno
scorso, si è rivolta direttamente agli uffici locali, indicando
loro la strada da percorrere nei casi in cui “
l'applicazione dei
nuovi indicatori... determini scostamenti assai rilevanti tra i
ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di
settore, che potrebbero rivelarsi non attendibili considerata la
effettiva situazione del contribuente”. Punto di riferimento è
quella “
ragionevolezza”, alla quale, come rimarca
l’Amministrazione, deve essere ispirata l’attività di accertamento,
per “
evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il
meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le
effettive condizioni di esercizio dell'attività”.
Sarà un software ad aiutare gli uffici nell’individuazione delle
attività marginali alle quali non si applicano i nuovi studi di
settore, mentre gli accertatori dovranno valutare con “attenzione”
e “ragionevolezza” nel contraddittorio la posizione del
contribuente. L’Agenzia delle Entrate con una nuova circolare, che
attua le indicazioni del comunicato di venerdì scorso del ministero
dell'Economia e delle Finanze, detta le istruzioni agli uffici per
la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20
marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune
novità relative agli studi medesimi.
La circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza
in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio scorso,
indica in un apposito allegato le principali cause che possono
giustificare eventuali situazioni di non congruità. L'Ufficio, in
tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di
settore, “dovrà valutare con attenzione la posizione del
contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla
circolare”.
Per quanto riguarda il comparto relativo alle attività
professionali, la circolare, al paragrafo 4, definisce:
- Valutazioni di carattere generale,
- Applicazione definitiva degli studi di settore,
- Applicazione monitorata degli studi di settore,
- Proroga dell’applicazione monitorata degli studi di
settore,
- Inesistenza di cause di inapplicabilità,
- Principali novità degli studi dei professionisti,
- Le evoluzioni degli Studi di Settore relativi alle attività
professionali,
- I correttivi,
relativamente alle seguenti attività:
- Servizi di ingegneria integrata - studio di settore TK23U
- Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari - studi di
settore TK24U
- Consulenze fornite da agronomi – studi di settore TK25U
- Attività tecniche svolte da geometri - studio di settore
UK03U
- Attività degli studi legali - studio di settore UK04U
- Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti
commerciali, consulenza del lavoro - studio di settore UK05U
- Studi di architettura - studio di settore UK18U
- Servizi degli studi odontoiatrici - studio di settore
UK21U
- Attività tecniche e aerofotogrammetria - studio di settore
SK30U.
Gli Ordini Professionali hanno proposto, inoltre, l'utilizzo di
territorialità specifiche per tener conto della concorrenza nel
settore e, di conseguenza, del livello di tariffe applicate.
Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione
sono state introdotte a partire dal periodo d'imposta 2005, alcune
importanti novità di seguito elencate:
- utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
- esclusione del valore dei beni strumentali;
- esclusione dell'eta' professionale.
Le innovazioni introdotte con gli studi relativi al periodo
d’imposta 2005 on hanno comunque reso esenti da critiche i
risultati ottenuti all’applicazione degli studi di settore in
presenza di situazioni di sfasamento temporale tra i costi
sostenuti dal professionista, legate all’applicazione del c.d.
"principio di cassa". Tali critiche riguardavano in definitiva il
peso delle variabili di costo nella determinazione dei compensi
congrui.
Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle
attività professionali, approvati per il periodo d'imposta 2006,
sono state, pertanto, riviste per quelle attività che più delle
altre risentono del problema legato alla durata pluriennale degli
incarichi professionali.
Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati ècalcolata,
per ognuno dei gruppi omogenei individuati, esclusivamente in base
al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla
base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori
minimi a livello provinciale.
Gli incarichi che dovranno essere indicati sono quelli svolti nel
periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel
corso dell’nno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche
parziali, nell'anno.
© Riproduzione riservata