1) La qualificazione dei concorrenti va operata sull’importo totale
d’appalto, in quanto idoneo a diventare importo di contratto
(importo ribassato più costo fisso per la sicurezza).
Occorre pertanto porre estrema attenzione al calcolo degli importi
di qualificazione, nel senso che la somma degli importi delle
singole lavorazioni deve dare l’importo totale d’appalto,
presupponendosi che ogni lavorazione sulla quale viene qualificato
il concorrente sia al lordo del costo per la sicurezza.
In sostanza, dovremmo avere due ripartizioni in senso verticale
dell’importo
totale d’appalto:
- una, fra importo soggetto a ribasso e costo fisso per la
sicurezza;
- l’altra, fra importi “lordi” delle singole lavorazioni (ognuna
con il suo costo per la sicurezza).
2) Se invece – come talora nella prassi accade – la ripartizione
degli importi delle lavorazioni da indicarsi in bando viene
effettuata sul solo importo soggetto a ribasso, e dovendosi d’altra
parte qualificare il concorrente sull’importo idoneo a divenire
contratto (o, più esattamente, sull’importo totale d’appalto meno –
ad es. – lo 0,001%, non potendosi presentare offerte alla pari), la
quota-sicurezza diventa inevitabilmente (ma surrettiziamente)
importo di qualificazione in categoria prevalente, a ragione della
funzione assorbente (ma, in questo modo, ultra-assorbente) che la
medesima verrebbe a rivestire.
3) Talora la quota-sicurezza viene suddistinta in oneri “interni” e
oneri “esterni”. In tal caso, sia oneri “interni” sia oneri
“esterni” sono indicati in bando – sommati – come quota non
ribassabile. Tuttavia l’importo totale di qualificazione – cioè la
somma degli importi delle categorie – viene qui a essere il totale
d’appalto decurtato degli oneri “esterni” (che, come tali, non sono
specificamente ascrivibili a nessuna categoria). Che tale tesi sia
del tutto convincente è da dubitare. La qualificazione ad eseguire
i lavori, infatti, andrebbe strutturalmente rapportata al totale
d’appalto.
Pertanto, nel caso in cui si adotti la distinzione in questione,
sarebbe più corretto che la quota-sicurezza, non ascrivibile
specificamente a nessuna categoria, venisse computata nell’importo
di prevalente (a ragione del carattere ordinariamente assorbente
che questa di fatto viene ad assumere).
In tal modo, però, la pur corretta distinzione teorica fra oneri
“interni” ed “esterni” verrebbe a perdere ogni rilevanza pratica ai
fini dell’assoggettamento a qualificazione (il totale d’appalto,
ivi comprese tutte le quote-sicurezza).
La tesi di fondo è tuttavia corretta nel senso che anche gli oneri
“interni” non sono assoggettati a ribasso.
4) È intervenuta, da ultimo, l’Autorità di vigilanza, con
deliberazione 9 maggio 2007, n. 127.
4.1) «Si deve preliminarmente evidenziare che i costi della
sicurezza si distinguono in costi della sicurezza
“
contrattuali”, ai quali l’impresa è vincolata
contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
e costi della
sicurezza “ex lege” che il datore di lavoro è comunque
obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del d. Lgs. n. 626/1994
per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa
nell’appalto. Detti
costi della sicurezza sono intrinsecamente
connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi
unitari. Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal d.P.R.
222/2003, come riportato nella citata determinazione n. 4/2006,
sono esclusi dal ribasso esclusivamente i costi della sicurezza
“contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7,
comma 1, del citato decreto». E ancora: «
In relazione alla
estrapolazione, dal costo delle singole lavorazioni, della
componente riferibile alla sicurezza, l’Autorità ha ritenuto che
non sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di procedere
all’effettuazione di detta individuazione di voce di
costo».
La prima distinzione (corrispondente a quella fra oneri “esterni” e
“interni”) è sicuramente corretta.
Più che discutibile è la tesi che i costi “interni” siano
assoggettabili a ribasso. La tesi è senz’altro “comoda” sul piano
pratico, ma è di dubbia legittimità se si riconosce il principio di
garanzia reale che gli «oneri» non ribassabili non sono solo quelli
relativi ai piani di sicurezza, ma, più in generale, tutti quelli
che comunque alla sicurezza medesima afferiscono.
4.2) Più oltre si afferma che va verificata l’eventuale anomalia
del ribasso offerto, proprio in ordine ai costi “interni”
ribassabili: «L’Autorità ha inoltre chiarito, in ordine alla
questione se i costi della sicurezza “ex lege” debbano o meno
essere esclusi dal ribasso, che
la S.A. deve verificare se il
ribasso offerto lascia inalterata la sicurezza ex lege, procedendo
alla valutazione della congruità dell’offerta».
Questa tesi l’Autorità può rendere, tuttavia, proprio perché il
presupposto da essa affermato è che tali costi della sicurezza
siano ribassabili.
A noi pare invece preferibile – sempre nel principio di effettività
di garanzia che deve sorreggere la materia – che anche ai costi
ex lege (o “interni”) si applichi il principio per cui «non
sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza»
(D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, primo periodo), in quanto i
medesimi
lato sensu intesi «non sono soggetti a ribasso
d’asta» (art. 131, comma 3, secondo periodo).
D’altra parte è proprio la non assoggettabilità a ribasso d’asta
che rende indirettamente compatibile con i principi comunitari –
nei lavori – l’inammissibilità delle giustificazioni di anomalia.
Ciò è tanto vero, che in forniture e servizi – laddove non è
prevista quota-sicurezza non ribassabile – si applica direttamente
il principio comunitario: «nella valutazione dell’anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza,
che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare
congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o
delle forniture» (art. 87, comma 4, secondo periodo).
4.3) «
Detta verifica deve effettuarsi anche in caso di appalto
da aggiudicarsi con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi
dell’articolo 122, comma 9 del d. Lgs. n. 163/2006».
Tale tesi non è condivisibile anche per un altro motivo.
L’esclusione automatica, infatti, è preordinata proprio ad evitare
alla stazione appaltante la valutazione dell’anomalia dell’offerta.
A meno che, ovviamente, non si verifichino casi abnormi,
suscettibili allora di autotutela.
5) Per converso il 2% di provvisoria va calcolato sull’importo
idoneo a divenire importo di contratto e quindi sul totale
d’appalto comprensivo anche degli oneri “esterni”.
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