Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 di ieri 18 giugno è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio
2007, n. 74 recante “Regolamento di modifica al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici.”.
Con il Decreto in argomento, costituito da un solo articolo,
vengono introdotte alcune modifiche al Decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n, 34, già precedentemente modificato
con Decreto del Presidente della repubblica 10 marzo 2004, n. 93 ed
in particolare:
- all’articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto
periodo;
- nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate,
declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti
parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la
produzione in stabilimento industriale,".
Le modifiche introdotte con il DPR in esame nascono per adeguare il
DPR stesso al parere del Consiglio di Stato espressa nell’adunanza
del 21 novembre 2006 con cui veniva esaminato lo scehma di Decreto
del Presidente della repubblica di modificazione del DPR 25 gennaio
2000, n. 34.
Il Consiglio di Stato nel proprio parere precisa che l’articolo
unico dello schema di decreto legislativo è teso a sopprimere le
modifiche a suo tempo introdotte nel DPR n. 34/2000 dal DPR n.
93/2004 in quanto di fatto restringono il mercato degli operatori
che possono accedere alle gare pubbliche di lavori di importo più
elevato così limitando irragionevolmente la concorrenza.
Detta distorsione del mercato e della concorrenza, oltre che dei
livelli di sicurezza, era stata segnalata già dal 2003
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai competenti
organi nel corso dei lavori di predisposizione dello schema di
regolamento poi emanato con decreto n. 93 del 2004.
Prima del parere del Consiglio di Stato lo schema di DPR è stato
preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta
del 4 agosto 2006 e per lo stesso è stato acquisito il parere
favorevole della Conferenza unificata in data 5 ottobre 2006.
Con le modifiche introdotte il comma 8 diventa il seguente: “8.
L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in
proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono
fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla
media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e
canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore
non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per
almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il
piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi
separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua
durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del
metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di
ammortamento concluso.” sopprimendo il quinto ed il sesto periodo
che erano stati inseriti con il DPR n. 93/2004.
Sempre con il provvedimento in esame, nell’allegato A, la
declaratoria relativa alla categoria OS12 delle Categorie di opere
specializzate, diventa la seguente: “OS 12: Barriere e protezioni
stradali. Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a
proteggere dalla caduta dei massi.”.
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