L’estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a
medio-lungo termine non preclude la possibilità di godere del
regime fiscale agevolato. Il chiarimento arriva con la Circolare n.
6/2007 emanata congiuntamente dall’Agenzia del Territorio e
dall’Agenzia delle Entrate, che tiene conto anche della recente
normativa in tema di tutela dei consumatori.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle persistenti
incertezze interpretative e applicative segnalate dagli Uffici
periferici. L’Agenzia del Territorio, preso atto delle segnalate
difficoltà, ha ritenuto opportuno coinvolgere nuovamente sulla
questione l’Avvocatura Generale dello Stato anche per verificare la
compatibilità della soluzione interpretativa, adottata con
Circolare n. 6/2006, con le tipologie contrattuali relative ad
operazioni di finanziamento per le quali la facoltà di estinzione
anticipata è civilisticamente disciplinata da norme inderogabili
come, ad esempio, nel settore del credito fondiario.
L’Organo Legale, nell’osservare che la facoltà di adempimento
anticipato al debitore deriva direttamente dalla legge e non dal
contratto, ha concluso per l’irrilevanza di una eventuale
pattuizione negoziale espressa di tale facoltà ai fini della
individuazione della durata contrattuale di un’operazione di
finanziamento. Lo stesso Organo Consultivo, dopo una ricognizione
dei possibili indirizzi interpretativi, ha invitato l’Agenzia del
Territorio e l’Agenzia delle Entrate a valutare congiuntamente,
sotto l’aspetto tributario, la soluzione più coerente.
Ciò è avvenuto in piena sintonia fra le due competenti Agenzie,
tenendo conto dell’orientamento oramai consolidato, peraltro
riscontrabile anche nella più recente normativa in tema di
“liberalizzazioni”, di un sempre più accentuato favor debitoris, in
pratica una più marcata tutela nei riguardi della persona in
debito, nell’ambito dei rapporti derivanti da operazioni di
finanziamento.
A questo riguardo, tenendo conto della corretta natura giuridica
della facoltà di adempimento anticipato del debitore, la Circolare
6/2007, superando il precedente indirizzo interpretativo, conclude
affermando che le condizioni previste per beneficiare del
particolare regime di favore devono ritenersi sussistenti anche
qualora nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine
siano inserite clausole che consentano espressamente al soggetto
finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso
l’estinzione del debito prima che decorra la durata minima fissata
dalla norma specifica - art. 15 del D.P.R. 601/73.
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