Come evidenziato nelle ultime circolari dell'Agenzia del
Territorio/Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2007, n. 6 e del 21
giugno 2007, n. 9, lo scopo dell'art. 8 del decreto legge 7/2007
(legge 40/2007) è quello di rendere più flessibile la
portabilità dei mutui a favore del consumatore, garantendo
così i diritti previsti dal Codice Civile.
In particolare, mentre la circolare n. 6/2007 chiarisce la
questione del regime agevolato, ammettendo che l'estinzione
anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo
termine non preclude la possibilità di godere del regime fiscale
agevolato, la circolare n. 9/2007 riporta alcune delucidazioni in
merito al significato reale attribuibile alla locuzione "senza
formalità", contenuta al comma 2 dell' art. 8, dl 07/2007, e
l'individuazione del corretto trattamento tributario applicabile in
sede di esecuzione delle formalità di annotazione.
La surrogazione è una forma di successione nel diritto di credito
che determina il subingresso di un terzo nei diritti del creditore
verso un debitore, per effetto dell'adempimento di un'obbligazione.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza ravvisano nella
surrogazione una vicenda traslativa del credito, posto che, a
seguito del pagamento, il surrogato subentra nella posizione
giuridica del creditore (originario) soddisfatto. La figura della
surrogazione ruota quindi intorno al pagamento: vi è un favor del
legislatore in relazione all'evento "adempimento", sia nell'ipotesi
in cui il pagamento venga effettuato direttamente da parte di un
terzo (surrogazione per volontà del creditore e surrogazione
legale) sia nell'ipotesi, che qui interessa, in cui il pagamento
venga effettuato dal debitore stesso con provvista acquisita presso
un terzo (surrogazione per volontà del debitore). La
funzione pratica della surrogazione è sostanzialmente
quella di assicurare al terzo adempiente o mutuante, il recupero di
quanto corrisposto con la possibilità di avvalersi delle stesse
azioni, privilegi e garanzie del creditore originario, anche con
effetto contro i terzi garanti del debitore. La relativa disciplina
è contenuta negli articoli 1201 e seguenti del codice civile, i
quali prevedono tre forme di surrogazione, a seconda che essa
avvenga per volontà del creditore, per volontà del debitore o per
legge.
Nel pagamento con surrogazione si ha successione nella garanzia
ipotecaria a favore del terzo che ha reso possibile al debitore il
pagamento del debito al creditore originario. La funzione tipica
dell'istituto, secondo la giurisprudenza, è quella di riequilibrare
la situazione che si è venuta a creare a seguito del depauperamento
del solvens e del conseguente arricchimento dell'accipiens,
assicurando al soggetto che ha reso possibile l'adempimento al
debitore - nell'ipotesi di cui all'articolo 1202 c.c. - il recupero
della prestazione erogata (cfr., in tal senso, Cass. civ., 23
novembre 2004, n. 22057).
Per quanto concerne la corretta attuazione della pubblicità
immobiliare, va considerato che:
a) nell'atto di mutuo stipulato con il nuovo soggetto
"finanziatore" deve essere espressamente indicata la specifica
destinazione della somma mutuata (cioè la finalità estintiva
dell'originario finanziamento);
b) nella quietanza rilasciata dall'originario creditore deve essere
fatta espressa menzione della dichiarazione del debitore circa la
provenienza della somma impiegata per il pagamento all'accipiens
(cioè occorre che nella quietanza sia espressamente evidenziato il
collegamento tra il pagamento conefficacia estintiva del credito
originario - ma non delle garanzie accessorie - e il nuovo
mutuo).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile alla
formalità di annotazione si ritiene che, per effetto di quanto
espressamente disposto dal comma 4-bis dell'art. 8 del dl
07/2007:
a) esenzione dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo;
b) pagamento della tassa ipotecaria di cui al punto 1.1. della
tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347.
Si precisa che la disposizione in esame, nella sua definitiva
formulazione, con particolare riferimento al trattamento tributario
applicabile previsto dal comma 4-bis (aggiunto dalla legge di
conversione), è entrata in vigore in data 3 aprile 2007.
© Riproduzione riservata