L’
Assemblea del Senato della Repubblica ha
approvato,
con modificazioni, il testo proposto dalla Commissione lavoro e
previdenza sociale del ddl n. 1507, che delega il Governo ad
emanare un
testo unico per il riassetto e la riforma delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
e reca disposizioni volte a potenziare e meglio coordinare
l’attività di vigilanza e rafforzare le misure di prevenzione degli
incidenti.
Tra gli emendamenti approvati dell’ulima seduta:
- quello che inasprisce la sanzione in caso di omicidio colposo o
lesioni gravissime in violazione delle norme
antinfortunistiche;
- quello che immette in servizio a partire dal prossimo anno
altri 300 ispettori del lavoro;
- quello che ha ridotto a 20 milioni l’ammontare di euro annui
sperimentalmente destinato, per il biennio 2008-2009, a coprire il
credito di imposta concesso per le spese sostenute dalle imprese
per la partecipazione dei lavoratori ad attività formativa in
materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Generale apprezzamento è stato espresso per l’approvazione
dell’articolo 10 che sopprime la norma della finanziaria 2007 che
esenta anche dai controlli sulla salute e la sicurezza del lavoro
le aziende che hanno fatto emergere il lavoro sommerso.
Il provvedimento è composto da 12 articoli che, eccetto il primo,
prevedono norme direttamente operative e precisamente le seguenti:
- notizia all’INAIL in taluni casi di esercizio dell’azione
penale;
- modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626;
- disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
- disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- tessera di riconoscimento per il personale delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici;
- modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- credito d’imposta;
- modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
- assunzione di ispettori del lavoro.
Di
notevole importanza l’
articolo 8 che contiene
modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con cui viene inserito il
comma 3.bis il cui tetso è il seguente:
“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini
del presente comma il costo del lavoro è determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.”.
Il testo del provvedimento, approvato dall’assemblea di Palazzo
Madama, passa ora all’esame della Camera dei deputati.
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