Il Consiglio di Stato con decisione n. 3384, Sez. V, del 21 giugno
scorso interviene sull’illegittimità dell’esclusione dell’offerta
di un concorrente per aver omesso di indicare in lettere ed in
cifre il prezzo complessivo offerto e la percentuale complessiva di
ribasso, in calce alla lista delle categorie di lavorazione.
In tema di appalti si deve accogliere l’orientamento
giurisprudenziale che interpreta la disciplina di gara tutelando
gli interessati di buona fede, salvaguardando così l’mmissibilità
delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di
offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia
l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia
l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto
concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un
prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e
quantitativi, per l'Amministrazione. Pertanto, è illegittima
l'esclusione dell'offerta di un concorrente per aver omesso di
indicare in lettere ed in cifre il prezzo complessivo offerto e la
percentuale complessiva di ribasso, in calce alla lista delle
categorie di lavorazione, come richiesto dal disciplinare di gara.
Infatti, atteso che la lista delle lavorazioni predisposta
dall'amministrazione ed utilizzata dalla società ricorrente non
conteneva alcuna previsione in proposito, l'osservanza dei principi
di buona fede e di tutela dell'affidamento dovrebbero evitare
l'esclusione dalla gara.
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