ESCLUSIONE DELL’OFFERTA

06/07/2007

Il Consiglio di Stato con decisione n. 3384, Sez. V, del 21 giugno scorso interviene sull’illegittimità dell’esclusione dell’offerta di un concorrente per aver omesso di indicare in lettere ed in cifre il prezzo complessivo offerto e la percentuale complessiva di ribasso, in calce alla lista delle categorie di lavorazione.
In tema di appalti si deve accogliere l’orientamento giurisprudenziale che interpreta la disciplina di gara tutelando gli interessati di buona fede, salvaguardando così l’mmissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l'Amministrazione. Pertanto, è illegittima l'esclusione dell'offerta di un concorrente per aver omesso di indicare in lettere ed in cifre il prezzo complessivo offerto e la percentuale complessiva di ribasso, in calce alla lista delle categorie di lavorazione, come richiesto dal disciplinare di gara. Infatti, atteso che la lista delle lavorazioni predisposta dall'amministrazione ed utilizzata dalla società ricorrente non conteneva alcuna previsione in proposito, l'osservanza dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento dovrebbero evitare l'esclusione dalla gara.

A cura di Paolo Oreto


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