Lombardia subito a basso consumo energetico. Anticipando le norme
statali di due anni e dopo un’attenta valutazione dei suggerimenti
provenienti da Enti pubblici, progettisti, Associazioni di
categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di
costruttori ecc., la regione Lombardia, in cooperazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il provvedimento
”Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”,
finalizzato ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale
dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche
rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla
Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005,
n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29
dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della
legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.
La concertazione con i diversi portatori d'interesse ha
rappresentato una tappa obbligata per poter definire le
disposizioni contenute nel provvedimento regionale. Dopo aver
valutato secondo criteri di oggettività i diversi suggerimenti sono
state previste misure più restrittive rispetto a quelle imposte a
livello nazionale, senza per questo rinunciare a salvaguardare gli
aspetti economici, di vivibilità e di salvaguardia degli elementi
di tipicità costruttiva.
A partire dall’1 gennaio del 2008 saranno effettive le disposizioni
previste dal provvedimento regionale, che di fatto anticipando di
due anni i requisiti di prestazione energetica degli edifici che
sul territorio nazionale hanno decorrenza dall’1 gennaio 2010.
Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale,
coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.,
riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione
e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi
impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.
In particolare, le disposizioni previste dal provvedimento si
applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati
in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del
contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle
emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e
degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi
impianti in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici.
Sono escluse dall’applicazione del provvedimento le seguenti
categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte
seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle
prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura
controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a
50 m2;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo
realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
© Riproduzione riservata