Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006, n. 26 il
Decreto del Ministero dell'Interno recante “Direttive per il
superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37”.
Il decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al
Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine
agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari di
attività, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di
validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive,
al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e
conseguire il certificato di prevenzione incendi.
A tal fine, all'articolo 2 vendono definiti gli obblighi dei
titolari di attività e precisamente:
1. deposito presso il Comando dei Vigili del fuoco competente per
territorio di una richiesta di parere di conformità sul progetto,
corredata della documentazione progettuale necessaria ad accertare
la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia
di sicurezza antincendio;
2. richiesta presso il Comando dei Vigili del fuoco competente per
territorio di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, unitamente alla documentazione tecnica di cui
all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio
1998.
Il superamento del regime nulla osta provvisorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37 dovrà avvenire entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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