NULLA OSTA PROVVISORIO

02/02/2006

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006, n. 26 il Decreto del Ministero dell'Interno recante “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”.
Il decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari di attività, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.
A tal fine, all'articolo 2 vendono definiti gli obblighi dei titolari di attività e precisamente:
1. deposito presso il Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio di una richiesta di parere di conformità sul progetto, corredata della documentazione progettuale necessaria ad accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio;
2. richiesta presso il Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, unitamente alla documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
Il superamento del regime nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 dovrà avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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