Nell’ambito di interventi di recupero incisivo di un immobile
abitativo, agevolati ai fini del 36%, per quella parte di lavori
volti ad ottenere un risparmio energetico, il contribuente non
potrà cumulare la detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica con l’agevolazione del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio. Tuttavia, l’interessato potrà fruire del
beneficio del 55% per gli interventi “energetici”, per i quali non
abbia già fruito della detrazione del 36% ed abbia sostenuto le
relative spese nel periodo d’imposta 2007.
Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
sull’operatività dell’agevolazione del 55% per il risparmio
energetico contenuti nella
R.M. 152/E del 5 luglio 2007, in
risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come noto, l’art. 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 ha introdotto, dall’1 gennaio 2007, la specifica detrazione del
55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, da ripartirsi in 3 quote annuali entro limiti massimi di
detrazione stabiliti in funzione dell’intervento eseguito (100.000,
60.000 e 30.000 euro). Le modalità attuative del beneficio sono
state indicate nel D.M. 19 febbraio 2007 ed i primi chiarimenti
ministeriali sono stati forniti con la C.M. 36/E del 31 maggio
2007.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta nuovamente sui criteri
applicativi del beneficio del 55% nel caso in cui, su uno stesso
edificio a destinazione abitativa, vengano effettuate opere di
ristrutturazione edilizia, agevolate in base alla detrazione Irpef
del 36% (di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2007 n. 449),
che includano anche lavori per la riqualificazione energetica.
In particolare, specificando ulteriormente il divieto di cumulo del
beneficio con altre agevolazioni fiscali previste da legge
nazionale (ai sensi dell’art. 10 del D.M. 19 febbraio 2007), la
citata R.M. 152/E/2007 ha, pertanto, chiarito che:
- nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano
eseguiti interventi di ristrutturazione, gia` agevolati ai fini del
36%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico,
il contribuente puo` scegliere, limitatamente a questi ultimi,
di applicare la detrazione del 55%, a condizione che le relative
spese siano sostenute nel 2007 e che, per le stesse, non abbia gia`
usufruito della detrazione del 36%;
- la detrazione del 55% compete solo a condizione che nella
fattura rilasciata al contribuente vengano individuate
specificamente le spese relative ad uno o più interventi
finalizzati al risparmio energetico riconducibili all’elencazione
contenuta nell’articolo 3 del D.M. 19 febbraio 2007;
- con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica,
il contribuente deve, in ogni caso, osservare gli adempimenti
specifici previsti dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007
(asseverazione del tecnico abilitato, invio della copia
dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda
informativa all’ENEA, ecc.), fermo restando l’obbligo di
conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, delle
fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese
sulle quali si applica la detrazione.
Fonte:
www.ance.it
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