L’accesso agli incentivi del nuovo conto energia per il
fotovoltaico si fa più problematico del previsto. Da una
prima analisi condotta dal GSE risulta che delle prime cento
richieste di accesso agli incentivi, la maggior parte è risultata
non idonea per il riconoscimento della tariffa.
Ricordiamo che per l’accesso agli incentivi è necessario
predisporre una documentazione ed inviarla
entro 60 giorni
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena la decadenza
dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti. Nel caso in
cui la richiesta risulti incompleta o presenti inesattezze
tecniche, il GSE sospende la pratica richiedendo l'ulteriore
documentazione necessaria. In questo caso il titolare dell'impianto
ha 90 giorni di tempo per integrare la richiesta con la
documentazione precisata del GSE, pena l'esclusione
dall'incentivazione.
Il Soggetto Responsabile, per la richiesta dell’incentivazione,
potrà utilizzare l’apposita applicazione informatica sul portale
del GSE per preparare automaticamente, secondo quanto previsto
dall'
art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i
seguenti documenti:
- la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
- la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.
A4/A4P)
- la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia
(opzionale – All. A3a/A3b)
Per utilizzare l’applicazione informatica del GSE è necessario
collegarsi all’indirizzo
https://fotovoltaico.gsel.it/
e procedere innanzitutto con la
registrazione che
prevede l’inserimento dei propri dati anagrafici ed un indirizzo
email valido per completare la registrazione. Il passo successivo
prevede la conferma della registrazione via mail e l’assegnazione
di una
username e
password per
entrare nel portale del GSE.
Effettuata con successo la procedura di registrazione, si potrà
accedere al portale mediante l’inserimento dei dati inviati
via email, verrà, quindi, presentata la maschera di
selezione decreto, attraverso la quale sarà possibile selezionare
il meccanismo di incentivazione rispetto al quale gli impianti di
competenza sono stati incentivati, accedendo quindi alle relative
funzionalità di gestione. Allo stato attuale è disponibile solo il
Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007.
Selezionato il DM 19/02/2007 comparirà una schermata da cui sarà
possibile:
- modificare i propri dati anagrafici,
precedentemente inseriti all’atto della registrazione al
portale;
- inserire la richiesta per un nuovo
impianto;
- verificare lo stato di avanzamento delle richieste
d’incentivazione presentate;
- inserire la richiesta di maggiorazione tariffa
per impianti fotovoltaici aventi diritto al premio di risparmio
energetico;
Ci sono poi altri pulsanti (Convenzioni - Gestione Misure -
Visualizzazione Stato Benestare) che attualmente sono disabilitati
in quanto non gestiti dal portale.
Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si
raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:
- la richiesta di tariffa incentivante, la scheda tecnica finale
d'impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
l'eventuale richiesta del premio abbinato al risparmio energetico
devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal
portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it) e firmate in
originale;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve
essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal Sindaco.
- la documentazione finale di progetto deve contenere
almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici
dell'impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di
classificare l'impianto in una delle tipologie descritte all'art. 2
comma 1 lettere b1), b2), b3), e con riferimento per le medesime
lettere b2), b3) a quelle specifiche di cui agli allegati 2 e 3 del
Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.
- il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve
attestare i risultati delle prestazioni dell'impianto. Tale
obbligo è esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli con
potenza superiore a 50 kWp, come prescritto dai precedenti decreti
ministeriali.
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