SECONDO DECRETO CORRETTIVO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

30/07/2007

Venerdì scorso 27 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il secondo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006).
Il provvedimento, messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture e di cui proponiamo un testo non ancora ufficiale entrerà in vigore entro la fine del mese di luglio, subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro ha precisato che “Con questa approvazione, proseguiamo il processo di correzione e integrazione del Codice, introducendo importanti elementi di trasparenza ed efficienza nel settore degli appalti.” aggiungendo come “Questo secondo decreto correttivo risponde a diverse esigenze; aprire maggiormente il mercato dei contratti pubblici ad una concorrenza effettiva tra gli operatori economici, potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti, snellire le procedure”. In riferimento a fatti specifici, il Ministro Di Pietro ha puntualizzato: “Abbiamo recepito la procedura negoziata, ma eliminando le fattispecie piú a rischio. Il dialogo competitivo viene recepito, e sarà sbloccato contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento, ma con l'obbligo di un passaggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici.”

Il decreto che consta di cinque articoli, modifica l’articolato del Codice dei contratti in circa 110 articoli su 257.
I primi tre articoli sono quelli che contengono le modifiche al codice ed, in particolare contengono:
  • l’art. 1, le disposizioni correttive;
  • l’art. 2, le disposizioni di coordinamento;
  • l’art. 3, le disposizioni per la tutela del lavoro e la vigilanza in materia di contratti pubblici.
Tra le molteplici modifiche introdotte segnaliamo quelle, qui di seguito riportate.

Procedura negoziata (ex Trattativa privata)
Con la modifica dell’articolo 56 del Codice, la possibilità di affidare senza gara subisce alcune limitazioni. Gli appalti di lavori, servizi e forniture non potranno essere più concessi con procedura negoziata (trattativa privata) nel caso di impossibilità di fissare prima i prezzi (lettera b) comma 1, art, 56); con la modifica, poi, dell’articolo 57 la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita soltanto nei casi particolari definiti nel citato articolo 57.

Appalto integrato
Questione tra le più spinose che, di fatto nella versione definitiva, viste anche le divergenti posizioni dei professionisti e delle imprese, lascia insoddisfatte entrambe le categorie.
Vengono, di fatto, introdotti alcuni paletti alla piena liberalizzazione originariamente prevista ed, in particolare, con le modifiche dell’articolo 122, per le opere sotto la soglia comunitaria di 5.278 milioni di euro, l’appalto integrato è possibile soltanto per lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Subappalto
Con le modifiche introdotte all’articolo 118, viene prevista la sospensione dei pagamenti per gli appaltatori che non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista . Viene, altresì, precisato, sempre nella nuova stesura dell’articolo 118 che il pagamento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori deve avvenire senza ribasso sotto la sorveglianza della pubblica amministrazione, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione e scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore sul rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Arbitrati
Con la modifica introdotta all’articolo 241, relativo all’arbitrato e, precisamente al comma 12 dello stesso, viene precisato che l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n. 398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

Tariffe professionali
Con le modifiche introdotte all’articolo 92, di fatto viene precisato che i corrispettivi sono determinati sulla base delle tariffe professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Ma torneremo più in dettaglio sui vari aspetti e le varie modifiche introdotte dal secondo decreto correttivo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; riteniamo, comunque, importante allegare alla presente il testo, non ancora ufficiale, del secondo decreto correttivo ed il testo, sempre non ufficiale, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coordinato con le modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo

A cura di Paolo Oreto


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