Venerdì scorso 27 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in
via definitiva il secondo decreto correttivo del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs.
n. 163/2006).
Il provvedimento, messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture
e di cui proponiamo un testo non ancora ufficiale entrerà in vigore
entro la fine del mese di luglio, subito dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro ha precisato che
“Con questa approvazione, proseguiamo il processo di correzione e
integrazione del Codice, introducendo importanti elementi di
trasparenza ed efficienza nel settore degli appalti.” aggiungendo
come “Questo secondo decreto correttivo risponde a diverse
esigenze; aprire maggiormente il mercato dei contratti pubblici ad
una concorrenza effettiva tra gli operatori economici, potenziare
gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le
occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia
degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti, snellire
le procedure”. In riferimento a fatti specifici, il Ministro Di
Pietro ha puntualizzato: “Abbiamo recepito la procedura negoziata,
ma eliminando le fattispecie piú a rischio. Il dialogo competitivo
viene recepito, e sarà sbloccato contestualmente all'entrata in
vigore del Regolamento, ma con l'obbligo di un passaggio al
Consiglio superiore dei lavori pubblici.”
Il decreto che consta di cinque articoli, modifica l’articolato del
Codice dei contratti in circa 110 articoli su 257.
I primi tre articoli sono quelli che contengono le modifiche al
codice ed, in particolare contengono:
- l’art. 1, le disposizioni correttive;
- l’art. 2, le disposizioni di coordinamento;
- l’art. 3, le disposizioni per la tutela del lavoro e la
vigilanza in materia di contratti pubblici.
Tra le molteplici modifiche introdotte segnaliamo quelle, qui di
seguito riportate.
Procedura negoziata (ex Trattativa privata)
Con la modifica dell’articolo 56 del Codice, la possibilità di
affidare senza gara subisce alcune limitazioni. Gli appalti di
lavori, servizi e forniture non potranno essere più concessi con
procedura negoziata (trattativa privata) nel caso di impossibilità
di fissare prima i prezzi (lettera b) comma 1, art, 56); con la
modifica, poi, dell’articolo 57 la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara è consentita soltanto nei casi
particolari definiti nel citato articolo 57.
Appalto integrato
Questione tra le più spinose che, di fatto nella versione
definitiva, viste anche le divergenti posizioni dei professionisti
e delle imprese, lascia insoddisfatte entrambe le categorie.
Vengono, di fatto, introdotti alcuni paletti alla piena
liberalizzazione originariamente prevista ed, in particolare, con
le modifiche dell’articolo 122, per le opere sotto la soglia
comunitaria di 5.278 milioni di euro, l’appalto integrato è
possibile soltanto per lavori di speciale complessità o in caso di
progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento
di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici.
Subappalto
Con le modifiche introdotte all’articolo 118, viene prevista la
sospensione dei pagamenti per gli appaltatori che non trasmettono
le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista . Viene,
altresì, precisato, sempre nella nuova stesura dell’articolo 118
che il pagamento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori deve
avvenire senza ribasso sotto la sorveglianza della pubblica
amministrazione, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell’esecuzione e scatta la responsabilità solidale tra appaltatore
e subappaltatore sul rispetto degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
Arbitrati
Con la modifica introdotta all’articolo 241, relativo all’arbitrato
e, precisamente al comma 12 dello stesso, viene precisato che
l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. si interpreta
come non applicabile e che, quindi, per gli arbitrati sulle opere
pubbliche sono nuovamente valide le tariffe di cui al D.M. n.
398/2000 sensibilmente più basse (circa la metà) di quelle degli
avvocati, originariamente previste dal citato articolo 24 della
decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.
Tariffe professionali
Con le modifiche introdotte all’articolo 92, di fatto viene
precisato che i corrispettivi sono determinati sulla base delle
tariffe professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Ma torneremo più in dettaglio sui vari aspetti e le varie modifiche
introdotte dal secondo decreto correttivo, in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; riteniamo, comunque,
importante allegare alla presente il testo, non ancora ufficiale,
del secondo decreto correttivo ed il testo, sempre non ufficiale,
del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coordinato con le
modifiche introdotte dal citato secondo decreto correttivo
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